Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29765 del 04/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29765 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. VOKRRI BESMIR N. IL 14.05.1985;
2. NDREKA GJOK N. IL 07.05.1987;

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA in data 20 marzo 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Giulio Romano che ha chiesto correggersi il
computo della continuazione sottraendo un mese dalla pena irrogata; rigetto nel
resto

RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Padova
in data 11 aprile 2013, appellata dagli imputati e dal Procuratore della
Repubblica, dichiarava inammissibile per rinuncia l’appello del PM e
riduceva per quanto rileva in questa sede la pena inflitta a Vokkri Besmir
e Nredca Gjok ad anni tre e mesi otto di reclusione ed C 2.400,00 di
multa ciascuno. Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio per
rispondere del reato di associazione a delinquere e di plurimi episodi di
furló aggravato in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale
e lesioni personali.
Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia:
2.1
Ndreca
Gjok
deducendo
violazione
di
legge
quanto
all’affermazione di penale responsabilità in relazione al reato
associativo;
1

Data Udienza: 04/03/2015

2.2

Vokkri Besmir la illogicità e carenza di motivazione quanto al
diniego
delle
circostanze
attenuanti
generiche
ed
alla
determinazione della pena.

3.

La Corte d’Appello ha in primo luogo chiarito (pag. XXI) che è intervenuta
da parte degli imputati rinuncia ai motivi di appello, / eccetto per quelli
subordinati relativi al trattamento sanzionatorio. In particolare tale
volontà è stata manifestata personalmente dagli odierni ricorrenti
all’udienza del 20 febbraio 2014 con l’assistenza dei rispettivi difensori
fiduciari. L’esame del ricorso dello Ndreka è pertanto precluso in questa
sede.
Quanto al ricorso del Vokkri, osserva la Corte : la impugnata sentenza ha
negato il richiesto beneficio delle attenuanti generiche non ritenendo di
apprezzare la ricorrenza di pregnanti motivi che possano giustificare la
mitigazione della pena base per l’attenuante non codificata, non bastando
a tal fine la condizione di incensuratezza a fronte del disposto di cui
all’art. 62 bis comma 3 cod. pen. Per contro grava a carico degli imputati
la sofisticata ed ingegnosa organizzazione che li vedeva operare
ragionevolmente avvalendosi anche di complici non identificati, dopo aver
studiato accuratamente gli obiettivi presi di mira, modus operandi
desunto dall’incontestabile dato documentale che vede la sincronica
commissione di furti a tappeto nel centro cittadino di volta in volta
prescelto con la presenza delle auto rubate che perlustravano le
medesime zone facendo la guardia agli esecutori materiali.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una
rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito
ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini
della valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine
all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla
personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza
di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di
merito deve dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il
ricorrente meritevole delle invocate attenuanti in ragione delle
considerazioni sopra riportate.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Quanto alla determinazione della pena sostiene il ricorrente l’illogicità
della motivazione per essersi la gravata sentenza distaccata dalle
richieste del PG di udienza, nonostante l’enunciazione di “procedere in
conformità a dette richieste”. La deduzione che peraltro non assume
certamente la valenza decisiva attribuitagli dal Vokkri, si basa tuttavia su
un assunto infondato, avendo la Corte d’appello richiamato le conclusioni
dell’accusa con riferimento non alla determinazione della pena, ma alla
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

negazione delle attenuanti generiche e ritenendo invece congrui i criteri
indicati dal PG, salvo doversi rettificare il calcolo nella parte finale.
Corretto appare altresì il calcolo dell’aumento di pena per la
continuazione in quanto l’affermazione del ricorrente, secondo cui
l’aumento per i reati satellite doveva essere operato per un numero di
reati inferiore, non tiene conto a riguardo dell’intervenuta condanna per
il reato associativo che porta effettivamente a 31 gli episodi per cui è
stata complessivamente ritenuta la penale responsabilità e non ai 30
indicati in ricorso.
4. I ricorsi devono pertanto essere rigettati. Segue, per legge, la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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