Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29764 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29764 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

GREBENAR VITALII, nato in Ucraina il

13.06.1973, KURERARU VIKTOR nato in Ucraina i112.07.1981
avverso la sentenza del 19.5.2012 del tribunale di Napoli,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Tindari
Baglioni ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. GREBENAR VITALII nato in Ucraina il 13.06.1973 e KURERARU VIKTOR
nato in Ucraina il 2.07.1981, sono stati imputati delitto p. e p. dagli artt. 110
c.p. e 291 bis DPR 43/73 perché, in concorso tra loro, al fine di porlo in vendita,
detenevano all’interno del veicolo Mercedes Benz tg. CE0861 BA nella loro
disponibilità kg. 344 di tabacco lavorato estero di contrabbando sottratto al
pagamento dei diritti di confine (in Napoli, il 18.05.2012).
Gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno chiesto applicarsi la pena

ciascun imputato. Il P.M. ha prestato il consenso.
Il tribunale di Napoli in data 19.5.2012 ha pronunciato sentenza ex art.
444 cpp di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ed ha
applicato agli imputati la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
800.000,00 di multa ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti e la riduzione per il rito; pena detentiva
sospesa ad entrambi gli imputati e confisca di quanto in sequestro.
2.

Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso per

cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, i ricorrenti lamentano la
mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena e la violazione
dell’art. 129 c.p.p. per aver il giudice omesso di verificare la mancata sussistenza
delle condizioni che imponevano il proscioglimento.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito quanto più volte affermato da questa Corte (Cass. pen., sez.
II, 17-11-2011, n. 6455) secondo cui nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. E, più in generale, è
stato ritenuto che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta
che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con uria succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi lvi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost..
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

41250_12 r.g.n

2

c.•. 11 aprile 2013

nella misura di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 80,0.000,00 di multa per

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00
PER QUESTI MOTIVI

pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di euro
millecinqucento alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria di formare un nuovo fascicolo inerente al ricorso di
Vitaly Damian avverso l’ordinanza 16 luglio 2012 del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

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