Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29763 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29763 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTELLA GIANLUCA N. IL 03/04/1967
avverso la sentenza n. 1316/2015 TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del
10/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;

Data Udienza: 31/05/2016

n.1319/16

La difesa di Gianluca Montella ha proposto ricorso avverso la sentenza del 10/8/2015
con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione
all’imputazione di cui all’art.385 c.p. per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari
senza giustificato motivo.
Si assume nel ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
rideterminazione della pena, per non avere applicato le attenuati generiche, prevalenti sulle

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, poiché la pena è
stata oggetto di accordo tra le parti nel procedimento previsto dall’art. 444 e segg. cod. proc.
pen. ed il giudice è chiamato valutarne esclusivamente se sussistano in atti elementi tali da
ritenerla adeguata ai fatti per i quali si procede.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2016
Il Presidente

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contestate aggravanti.

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