Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29763 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29763 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di
L’Aquila nel procedimento penale nei confronti di DI BIAGIO Venicio, nato a
Controguerra il 17,3.1947,
avverso la sentenza del 21.12.2011 del tribunale di Teramo,

sez

dist. di

Giulianova,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Tindari
Baglione ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:

!DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

DI BIAGIO Venicio, nato a Controguerra 1117.3.1947, imputato del

reato p. e p. dall’art. 10 ter del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (omesso versamento
dell’I.V.A.), per non aver versato, in qualità di rappresentante legale della
società “EDIL MAC” s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Cotmpoli (TE),
Contrada Colle nr. 101, nei termini previsti per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre 2007), l’I.V.A. dovuta in
base alla dichiarazione annuale per un ammontare complessivo di C. 93.124,00.

54 bis del D.P.R. 633/1972, della dichiarazione modello I.V.A. anno d’imposta
2006. Fatti commessi in Giulianova (TE) nell’anno 2007.
Il Tribunale, di Teramo, sez. dist. di Giulianova, con sentenza del 21
dicembre 2011, ha applicato a DI BIAGIO Venicio, su sua richiesta e con il
consenso del P.M., in relazione al delitto a lui ascritto, la pena finale di mesi
sei di reclusione, previa applicazione della riduzione per scelta del rito. Ha
poi applicato all’imputato le pene accessorie stabilite dall’art. 12 D.Lgs.
74/2000. Inoltre ha dichiarato la pena principale e la pena accessoria sospese a
termini e condizioni di legge.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
L’AQUILA propone ricorso per

cassazione deducendo che erroneamente il

giudice di primo grado, nell’irrogare la suddetta sanzione, ha, da un lato,
concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena,
nonostante dal certificato del casellario giudiziale risultassero le seguenti
precedenti pronunzie emesse:
– il 26/4/2005, dal GUP del Tribunale di Teramo (irrevocabile il
11/7/2005) recante la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed
euro cinquecento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della
pena, per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti in concorso, truffa in concorso ed
altro;
– il 22/12/2009, dal GUP del Tribunale di Ancona (irrevocabile
112/3/2010), con la quale è stata applicata la pena (condonata) di anni uno,
mesi quattro di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve considerarsi che la sospensione condizionale della pena può essere
reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi
una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla
reiterazione del beneficio osta il dettato del!’art. 164 cod.pen., in base al quale
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2

c.c. I I aprile 2013

Tale violazione veniva accertata a seguito di controllo effettuato, ai sensi dell’art.

questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a
pena detentiva per delitto.
Infatti l’art. 164, comma 4, c.p.p. prevede che la sospensione
condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il
giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione
condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la
precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.
La Corte cost. con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, c.p., «nella parte in cui
non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha
già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa,
qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna
precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale».
Successivamente questa Corte (Cass., Sez. 4, 22/11/2011 – 22/12/2011,
n. 47795) ha affermato che il tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia
subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della
sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla
richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la
concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto,
rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell’art. 444, comma terzo,
cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla
concessione del beneficio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta
“regula juris”, la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella
parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un’istanza
inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso. Cfr. anche Cass.,
10/07/2012 – 30/11/2012, n. 46395.
3. Pertanto va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al tribunale di Teramo.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

r

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