Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29763 del 04/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29763 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CAGNA MAURO N. IL 18.12.1967;

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TORINO in data 10 febbraio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Giulio Romano che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso. E’ presente per il ricorrente l’avvocato Pietro Asta del foro di
Roma che chiede l’accoglimento del ricorso

1.

2.

3.

RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino ha confermato laa
sentenza del GIP presso il Tribunale di Cuneo appellata da Cagna Mauro.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per il
reato di guida in stato di ebbrezza.
Avverso tale decisone ricorre a mezzo del difensore il Cagna deducendo
violazione di legge in relazione alla mancata notifica dell’impugnata
sentenza ed al denegato rinvio dell’udienza innanzi alla Corte d’Appello
per legittimo impedimento. Deduce infine l’inattendibilità del test
alcolemico,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di
appello, il contesto normativo utile alla soluzione del relativo motivo va
rinvenuto nelle seguenti norme:
– combinato disposto dell’art. 548 c.p.p., comma 3, – art. 585 c.p.p., lett.
c) e d) a norma dei quali il termine per proporre impugnazione decorre,
per l’imputato contumace, dal giorno in cui è stata eseguita la
1

Data Udienza: 04/03/2015

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende_
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2015

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notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
– art. 571 c.p.p., comma 3 a norma del quale l’imputato può proporre
impugnazione personalmente; può inoltre proporre impugnazione il
difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento
ovvero il difensore nominato a tal fine;
– artt. 590 e 601 c.p.p., a norma dei quali una volta che venga trasmesso
l’atto di impugnazione, il presidente ordina senza ritardo la citazione
dell’imputato appellante;
– art. 175 c.p.p., comma 2 a norma del quale “se è stata pronunciata
sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a
sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione,
salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o
del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica”: tale comma va letto alla
stregua della sentenza n 317/2009 della Corte Cost. che l’ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la
restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre
impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle
ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia
stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato”.
Nel caso di specie l’imputato non ha rappresentato motivi di
impugnazione non coltivati dai suoi difensori e che avrebbe voluto
inserire nel ricorso, ne’ ha mai chiesto di essere rimesso nei termini, ne’
che non conosceva l’esito del giudizio di appello (dato che vi è stato un
tempestivo ricorso per cassazione).
Il motivo va pertanto respinto.
Quanto al diniego del rinvio per legittimo impedimento, il motivo è
assolutamente aspecifico considerato che – contravvenendo con ciò al
principio di autosufficienza del ricorso- in alcun modo il ricorrente si è
confrontato con la motivazione addotta dalla corte territoriale in udienza
(e richiamata nella sentenza impugnata), il cui contenuto non è stato
neanche citato nell’atto di gravame. Infine, manifestamente infondato è
anche il terzo motivo. E’ infatti giurisprudenza costante di questa Corte
che “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere
dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo
nell’esecuzione dell’aspirazione ….” (Cass. IV, 45070\04, Gervasoni). Non
essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità all’uso
dell’apparecchio, ne ha dedotto il giudice di merito la attendibilità degli
esiti dell’alcoltest.
4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.

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