Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29762 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29762 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da GADOTTI Francesco, n. a Trento il 10.11.1970
avverso l’ordinanza del 28.5.2010 della Corte d’appello di Trieste,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Luigi Riello
ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
la Corte osserva:
Data Udienza: 11/04/2013
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
I.. Il difensore di GADOTTI Francesco ha proposto ricorso avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Trieste in data 28.5.2012 che ha dichiarato
inammissibile l’istanza di revisione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di Rovereto in data 20.12.2007, sentenza divenuta irrevocabile.
Il ricorrente si duole della pronuncia di inammissibilità emessa dalla
Corte, contestando “l’errore in cui sono incorsi il Procuratore Generale prima e la
Corte di Appello di Trieste, poi”, quanto all’interpretazione del rilascio in
2. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.
13474/2010) il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della
non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi
elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una
necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la
rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo
favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di
colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita
valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal
contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente
acquisite.
In altri termini, la fase di delibazione dell’ammissibilità della richiesta di
revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei
casi previsti, con l’osservanza delle norme di legge, e che non risulti
manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato
l’esclusivo compito del controllo, preliminare della sussistenza delle
condizioni necessarie per l’avvio del giudizio di revisione nelle forme previste
per il dibattimento; tanto che detti caratteri dell’indagine preliminare,
mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile,
giustificano l’esclusione della instaurazione di un qualsivoglia contraddittorio,
essendo funzionali esclusivamente alla realizzazione dell’intento pratico di
porre un ragionevole argine alla presentazione di domande pretestuose e
palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale.
Ciò posto, va rilevato che la Corte territoriale ha valutato l’irrilevanza
della presunta nuova prova, senza instaurare il giudizio di revisione, stimando
applicabile l’art. 634 c.p.p. e procedendo, però, non ad una sommaria
delibazione, ma ad un vero e proprio giudizio di merito, inoltre dopo aver
sentito il P.G. e senza avere comunicato tale parere – ampiamente ripreso e
condiviso nella decisione – ali’interessato.
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c.c. I l aprile 2013
sanatoria di concessione edilizia in sanatoria.
Pertanto si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Trieste.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore