Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29761 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29761 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da IERVOLINO Domenico, n. Napoli il 14.11.1957
avverso il decreto del 27.2.2012 del g.i.p. presso il tribunale di Noia
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo
Policastro ha concluso per l’annullamento s.r. con trasmissione atti;
la Corte osserva:

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Impugnando il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il
Tribunale di Noia il 27.2.2012, IERVOLINO Domenico, che aveva proposto atto di
denuncia-querela nei confronti di Teccia Angela Carmela ed altri per asseriti
abusi edilizi, lamenta di non aver ricevuto l’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p.
malgrado lo avesse richiesto all’atto della presentazione della denuncia-querela
per reati edilizi e urbanistici. Invece il g.i.p. ha provveduto de plano, ritenendo

reato e non persona offesa”.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., sez. 5, 13/12/2010 – 19/01/2011, n. 1508) ha già
affermato che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa
che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del
giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di
proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può
essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di
cui all’art. 585 stesso codice. Cfr. anche Cass., sez. 3, 9/07/1996 – 08/08/1996,
n. 3010) che ha affermato che il ruolo della persona offesa da reato è stato
potenziato nel nuovo codice in considerazione dell’essere portatrice di un
interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a
differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e
riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di
controllo, connessa all’obbligatorietà dell’azione penale, con la quale si mira a
conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e
nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo, sicché si comprende per
quale ragione l’omesso avviso di cui all’art. 408 cod. proc. pen. costituisca una
causa di nullità e perché l’attività del G.I.P., tesa ad eliminare la predetta, non
possa essere ritenuta abnorme, rientrando fra i compiti allo stesso attribuiti in
generale dall’ordinamento. Detta attività non è abnorme neppure qualora il
G.I.P. imponga al P.M. la citazione di un soggetto che certamente non riveste la
qualità di parte offesa in quanto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M.,
unico soggetto deputato alla gestione dell’attività istruttoria, esclude che
sussistano ancora le particolari cautele connesse alla fase delle indagini
preliminari.
3.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento

dell’impugnato decreto.

la Corte annulla il decreto di archiviazione e dispone trasmettersi gli atti al
29273_12 r.g.n

2

c.c. Il aprile 2013

che non gli spettasse l’avviso essendo “solo potenzialmente danneggiato dal

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il il aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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