Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29760 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29760 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da PUGGIA Giuliano, n. Verona il 13.0.1975
avverso l’ordinanza del 23.5.2012 del g.i.p. presso il tribunale di Verona
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Vito
D’Ambrosio ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/5/2012, depositata in cancelleria alle ore
9,30, il Gip presso il tribunale di Verona convalidava il decreto emesso il 23/5 e
notificato il 25/5,alle ore 8, con il quale il Questore di Verona
decreto di divieto di accesso, per anni cinque,

emetteva

ai luoghi dove si svolgono

manifestazioni sportive, a carico di PUGGIA Giuliano, arrestato e denunciato

aggravate) ravvisabili nella sua condotta; al PUGGIA inoltre il Questore,
con lo stesso decreto, imponeva l’obbligo di presentarsi alla Questura di
Verona per tre anni, quindici minuti dall’inizio e quindici minuti prima della fine
di ogni incontro della squadra di calcio Hellas Verona.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso articolato in tre motivi il ricorrente denuncia la violazione
di legge perché non aveva avuto il tempo e la possibilità di presentare memorie
difensive, in quanto la richiesta del P.M. era stata depositata nell’ufficio del Gip il
26/5, alle ore 10,15, venerdì, così che, secondo il ricorrente, data la chiusura
degli uffici alle ore 12,30 e nella intera giornata di sabato, non aveva avuto a
disposizione tempo sufficiente per provvedere allo studio degli atti e al deposito
di memorie difensive entro un termine ragionevole, che la giurisprudenza
prevalente ha fissato in 48 ore dalla notifica del decreto e 24 ore dal deposito in
cancelleria della richiesta del p.m., corredata dai documenti trasmessi dal
Questore.
Lamenta poi di motivazione la mancanza di congruità della durata della
misura, essendo sul punto l’ordinanza motivata in misura eccessivamente
sintetica.
2. Il ricorso è infondato.
3. Quanto alla prima censura deve considerarsi che questa Corte (ex
plurimis Cass., sez. III, 11 dicembre 2007 – 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472),
pronunciandosi in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo) ex
art. 6 I. 13 dicembre 1989 n. 401, ha più volte affermato che il giudice chiamato
a convalidare il provvedimento del Questore ha l’obbligo di verificare il rispetto
del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso
un “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente
dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la
convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni; ne consegue che,
27026_12 r.g.n

2

c.c. Il aprile 2013

all’A.G. per le ipotesi di reato (resistenza e violenza a p.u., lesioni personali

qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto
termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Nella specie taie termine di quarantotto ore risulta rispettato: il decreto
del questore è stato notificato all’interessato il 25 maggio 2012 alle ore 8.00 e il
provvedimento di convalida del g.i.p. è stato depositato in cancelleria il 28
maggio 2012 alle ore 9.30.. Quindi è stato rispettato sia il termine di quarantotto
ore – termine a difesa del diritto del destinatario del provvedimento al
contraddittorio “cartolare” (ex art. 6 legge n. 401 del 1989, interpretato in modo

Corte) -, sia – può aggiungersi anche se nella specie non se ne fa questione quello di novantasei ore perché la misura restrittiva emessa dall’autorità di
polizia sia verificata dall’autorità giudiziaria, termine a difesa del diritto di libertà
personale ex art. 13 Cost..
4.

Il ricorrente ritiene però che ci sia, per il destinatario del

provvedimento restrittivo, anche la garanzia del termine dilatorio di ventiquattro
ore dal deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero
con i documenti trasmessi dal questore.
Questa tesi non può essere condivisa, ancorché abbia ancoraggio in
Cass., sez. III, 6 novembre 2008 – 13 febbraio 2009, n. 6224, che in vero ha
ritenuto illegittima la convalida per essere intervenuta, in quel caso di specie,
dopo quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del
questore, ma ha anche affermato, come obiter dictum, l’esistenza di un termine
dilatorio di ventiquattro ore dal deposito presso la cancelleria del g.i.p. della
richiesta del p.m..
In vero la garanzia a tutela del soggetto destinatario del provvedimento
del questore è tutta interna al più ampio termine di quarantotto dalla notifica del
decreto del questore. Ciò significa che egli può prendere visione della
documentazione in questura (sul generale diritto di accesso agli atti sancito
dall’art. 7 della legge n. 241/1990 v. Cass., sez. VI, 18 maggio 2011, n. 24022)
e non deve attendere che gli atti siano trasmessi dalla questura alla procura
della Repubblica; accesso questo che assicura una sufficiente e proporzionata
garanzia del diritto di difesa.
Invece l'(asserito) ulteriore termine di ventiquattro ore (decorrente d al
deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero) da una
parte non ha base legale (l’art. 6 cit. prevede solo il termine di quarantotto ore
per il p.m. che la cit. giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione
costituzionalmente orientata, ha esteso a garanzia del destinatario del
provvedimento restrittivo); d’altra parte non aggiunge una garanzia ulteriore per
quest’ultimo non essendo prevista alcun avviso di deposito della richiesta del
27026_12 r.g.n

3

c.c. 11 aprile 2013

costituzionalmente orientato secondo la ormai costante giurisprudenza di questa

pubblico ministero (e comunque, ove lo si ipotizzasse pur in mancanza di alcuna
previsione in tal senso nell’art. 6 cit., il termine di ventiquattro ore dovrebbe
semmai decorrere dalla comunicazione dell’avviso); ed inoltre sarebbe privo di
ragionevolezza perché, una volta che il destinatario ha la garanzia di quarantotto
ore (termine decorrente da una data per lui certa: la notifica del decreto del
questore) per consultare la documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p.
una memoria a sua difesa (è questa la garanzia del c.d. contraddittorio
cartolare), sarebbe una formalistica superfetazione la garanzia ulteriore di un

destinatario del provvedimento del questore (in mancanza di avviso di deposito
della richiesta del pubblico ministero) per fare le stesse cose: accedere alla
documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa.
Va quindi ribadito che il termine a difesa del destinatario del
provvedimento del questore è (solo) quello di quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento stesso, termine entro il quale quest’ultimo ha diritto di accedere
alla documentazione che lo riguarda e può presentare al g.i.p. una memoria a
sua difesa, mentre non rileva, al fine del rispetto della garanzia del c.d.
contraddittorio cartolare, che in ipotesi il provvedimento di convalida del g.i.p.,
rispettoso del suddetto termine di quarantotto ore, sia intervenuto prima di
ventiquattro ore dal deposito presso la cancelleria del g.i.p. della richiesta del
pubblico ministero di convalida (o non convalida) del provvedimento del
questore.
5. Inammissibile è poi la censura sulla congruità della misura che esprime
un mero dissenso in ordine ad un apprezzamento del Questore nella specie
ampiamente motivato con il riferimento alla condotta particolarmente grave del
ricorrente, il quale risulta essere
sorveglianza
brandiva

nel

mentre,

stato

travisato

ripreso dalle
con

una

telecamere di

sciarpa

gialloblu,

un corpo contundente, nella specie la gamba di legno divelta da

una sedia di un chiosco sito nei pressi dello stadio,

pesantemente

danneggiato in quel frangente, nel chiaro intento di partecipare
all’attività di fronteggiamento delle forze di polizia che sarebbe stata posta in
essere e nel corso della quale il responsabile del servizio di ordine pubblico
veniva attinto alla spalla ed al mento proprio da una gamba di sedia.
6.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
27026_12 r.g.n

4

c.c. 11 aprile 2013

termine più breve (ventiquattro ore) e decorrente da un momento non noto al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA