Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29758 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29758 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNELLA DIEGO MICHELE N. IL 19/10/1988
avverso la sentenza n. 2799/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;

Data Udienza: 31/05/2016

n.1237/16

La difesa di Cannella ha proposto ricorso contro la sentenza del 12/11/2015 con la quale
la Corte d’appello di Torino ha confermato l’accertamento di responsabilità per il reato d cui
all’art. 3 bis legge n. 575 del 1965 per l’omesso deposito di cauzione nel termine fissato da
Tribunale.
Il ricorso censura il diniego di applicazione dell’art. 129 c.p.p. per avere disatteso l’obbligo

nonché il trattamento sanzionatorio, poiché non sono stati applicati í criteri previsti dall’art.
133 c.p., limitandosi il Tribunale a un mero rinvio.
Il ricorso non è diretto a rilevare mancanze argomentative e illogicità ictu ocu/i percepibili,

bensì a ottenere un sindacato non consentito su scelte valutative compiutamente giustificate
dal giudice di appello che ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per l’integrazione del
reato contestato, riconosciuto le attenuati generiche in relazione al buon comportamento
processuale dell’imputato, tenendo conto altresì della indisponibilità economiche in cui si
trovava al momento dei fatti.
Vengono così formulate deduzioni generiche nonché del tutto estranee all’ambito di
cognizione del giudizio di legittimità e palesemente inammissibili.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 31 maggio 2016
Il Pr

di verifica della sussistenza di cause di immediata declaratoria di cause di non punibilità

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