Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29756 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29756 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
da P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro
avverso la sentenza del 29.9.2012
del Tribunale di Paola, sez. dist. dl Scalea
nel confronti di:
1) Carrozzini Giuseppe

nato 1’8.7.1970

sentita la relazione svolta dai Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto annullarsi, con rinvio, la sentenza impugnata

1

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il P.G presso la Corte di Appello di Catanzaro denunciando la
inosservanza di norme processuali e la mancanza di motivazione.
Il Tribunale si è limitato a dichiarare estinti, per effetto del condono, i reati edilizi, senza
emettere alcuna pronuncia in ordine agli altri reati contestati e cioè le contravvenzioni di cui ai
capi c) ed e) ed il delitto di cui all’art.633 c.p..
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di
cui al capi c), d) ed e).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale, prendendo atto che Il Comune di Scalea, in data 5.4.2012, aveva rilasciato
permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art.32 co.35 D.L.269/03, conv. In L.326/2003,
In favore di Carrozzini Giuseppe, per le opere di cui alla contestazione, correttamente ha
dichiarato la estinzione dei reati edilizi.
3. Ha omesso però il Tribunale ogni pronuncia non solo in relazione al delitto di cui all’art.633
c.p. ascritto al capo d), ma anche in ordine alle autonome contestazioni delle contravvenzioni
ascritte ai capi c) ed e).
In ordine a tali ultime contestazioni risulta, invero, rilasciato accertamento di compatibilità
paesaggistica ex art.1 co.36 L.308/2004.
Tale norma ha previsto una valutazione “postuma” della compatibilità paesaggistica, ma
soltanto in limitati casi: “ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all’art.167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità
paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la disposizione di cui al comma 1
non si applica: 1) per il lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati; 2) per l’impiego di materiali in difformità
dell’autorizzazione paesaggistica; 3) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n.380”.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto con rinvio alla Corte di Appello di
Catanzaro (il P.M., pur essendo la sentenza appellabile ha proposto ricorso immediato per
Cassazione ex art.569 c.p.p.), non essendo l reati ancora prescritti stante le numerose
sospensioni intervenute nel corso del giudizio.
Né è di ostacolo al rinvio al Giudice di appello la mancanza completa di motivazione. E’
pacifico, invero, che questi possa sostituirsi al giudice di primo grado mediante la correzione,
l’integrazione e perfino l’integrale redazione della motivazione della sentenza. Tale principio,
già affermato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, è stato
ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui “La mancanza assoluta di motivazione
della sentenza non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art.604 c.p.p. per i quali il
giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al
giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere in forza dei poteri di piena

2

1. Con sentenza resa in data 29.9.2012 II Tribunale di Paola, sez. dist. di Scalea, in
composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Carrozzini
Giuseppe in ordine ai reati di cui agli artt.44 co.1 lett. C) DPR 380/01 (capo a), 3,17,18 e 20
L.64/74 (capo b), 163 coi D.L.vo 490/99 (capo c), 633 c.p. in relazione all’art.639 bis c.p.
(capo d), 163 co.1 D.L.vo 490/99 (capo e) perché estinti per intervenuta definizione in via
amministrativa.
Assumeva il Tribunale che era stato acquisito permesso di costruire in sanatoria n.43/2012,
rilasciato in data 5.4.2012 al sensi dell’art.32 D.L. n. 269/2003. I reati edilizi dovevano
pertanto considerarsi estinti.

!),

cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante”
(Cass.sez.un.n.3287 del 27.11.2008; successivamente, conf. Cass.sez.3 n.9922 del
12.11.2009).
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi c), d) ed e) e rinvia alla
Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma 1’11.6.2013

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