Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29754 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29754 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI NICOLA N. IL 21/10/1961
avverso la sentenza n. 1492/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
Spinelli Nicola propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/07/2014 che ha
applicato la pena concordata tra le parti, in relazione ai reati di cui agli artt.. 337 cod.pen. e 189
comma 6 e 7 cds.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto invoca l’applicazione di formule di
proscioglimento senza individuare quali elementi di fatto consentissero tale conclusione, per di più
a fronte degli elementi contrari espressamente richiamati nella pronuncia.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
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P. Q. M.