Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29751 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29751 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPUTO Luciano, nato a Taranto il 5 luglio 1959;

avverso la ordinanza n. 62/13 del 18 novembre 2013 della Corte di appello di
Lecce, Sezione digtaccata di Tai=anto;

letti gli atti di caU, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in ‘persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio
alla Corte di appIlli:■ di Lecce.

1

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato, con
ordinanza del 18 novembre 2013, inammissibile l’appello proposto da Caputo
Luciano, avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Taranto lo aveva
condannato alla _pena di giorni 20 di reclusione e euro 160,00 di multa per avere
violato l’art. 5, lettera b), della legge 283 del 1962.
La Corte territoriale ha dichiarato la inammissibilità del gravame proposto dal

maggio 2013 alla presenza dell’imputato e del suo difensore, ed essendone state
depositate le motivazioni entro il termine di 15 giorni in data 7 giugno 2013, la
stessa doveva essere impugnata entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua
pronunzia; avendo invece il Caputo proposto il proprio ricorso solo in data 19 luglio
2013, doveva essere dichiarata la tardività dell’appello.
Avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Caputo,
osservando che,’ diversamente da quanto riportato nell’atto impugnato, il Caputo

era stato dichiarato contumaCe nel giudizio di primo grado e la sentenza in
questione gli fui ri’Wgficata, hell’e)stratto contumaciale solo in data 21 giugno 2013;
„..
poiché i termiVii — Per l’imPugnazione hanno iniziato a decorrere solo dalla
notificazione del detto estratto, deve ritenersi del tutto tempestiva la proposizione
del ricorso in appello in data 19 iuglio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso «proposto, risultato fondato, è, pertanto, meritevole di
accoglimento.

,
Deve, preliMinarmente, osservarsi che, a mente dell’art. 591 cod. proc.

pen. il giudice del – gravame dichiara, con ordinanza, inammissibile l’appello, fra
l’altro, allorché qu’eto è proposto in violazione della previsione dell’art. 585
cod. proc. pen.;Arsposizione che, come è noto, fissa i termini entro i quali deve
essere proposto, appunto a pena di inammissibilità, l’appello.
L’art. 585 «:C&I` proc. pén., a sua volta, prevede che, nel caso in cui la
sentenza sia motivata contegtcialrnente alla pronunzia del dispositivo, il termine
per la sua impughazione sia ‘di quindici giorni, mentre, nel caso in cui la
motivazione della Sentenza -emessa a seguito di giudizio dibattimentale sia
depositata entro il termine ordinario di quindici giorni dalla pronunzia del suo
dispositivo, il termine per la sua impugnazione sia di trenta giorni.
La decorrenza di tale termine, a mente dell’art. 585, comma 2, cod. proc.
pen., è fissata, per quanto qui interessa, solo nel caso di pronunzia di sentenza
• , .”.

con motivazione contestuale e per le sole parti presenti nel giudizio, dalla data
stessa della pròrfunzia del ‘Provvedimento, mentre in caso di motivazione
riservata il termine decorre’ dalla scadenza del termine entro il quale il
2p:
2

Caputo, osservando che, essendo la predetta sentenza stata emessa in data 24

provvedimento-doveva essere , depositato, laddove detto termine sia stato in
concreto rispettato, ovvero, in caso contrario, dalla data di comunicazione o
notificazione dell’avviso di deposito.
Infine in caso di processo contumaciale, nel testo vigente della disposizione
al momento in cui fu celebrato il giudizio definito con la sentenza oggi
impugnata, l’art. 585, comma 2, lettera d), cod. proc. pen., prevede che il
termine per l’impugnazione inizi a decorrere dalla notificazione all’imputato

provvedimento.
Così succintamente ricapitolata la disciplina in materia di termine per la
proposizione dell’impugnazione penale, osserva questa Corte, in primo luogo
che erra la Corte territoriale nel ritenere che in caso di sentenza redatta non col
,
metodo della Motivazione contestuale il termine per la proposizione della
impugnazione decorra dalla data di lettura del dispositivo in udienza, dato che,
come sopra rilevo, ciò si verifica solo in caso di contestuale pubblicazione,
tramite lettura, ‘Ta – di dispositivo Che di motivazione della sentenza.
Si rileva, altresi, che nercasd di specie il processo di primo grado a carico
di Caputo Lucianoè stato defébir’ato in sua assenza, tanto che della sentenza
emessa fu notiflOgo all’irriptitató l’estratto contumaciale in data 21 giugno
2013; è pertariS’Ú tale data
lettera

secondo la previsione dell’art. 585, comma 2,

d), cod. proc. pen., nella versione vigente all’epoca dei fatti ed

applicabile ad e.si in virtù della evidente natura processuale della disciplina in
questione soggetta, pertanto, al ‘principio del tempus regit actum – che va
computato il teri-orne utile di trenta per la proposizione dell’appello.
Poiché queSto,` pacificarriente e come risulta anche dalla stessa ordinanza
impugnata, è statO presentato dalla difesa del Caputo con atto depositato in
data 19 luglio’ 2013, deve conclusivamente affermarsi che esso era stato
proposto tempegtivamente é’ ‘che la ordinanza di inammissibilità pronunziata
dalla Corte di apPelló di Le; Sezione distaccata di Taranto, stante l’evidente

. ‘e essere annullata.
violazione di led0,:i viziata v ‘è ef v
!
l:annullamento va disposto con rinvio alla predetta Corte di appello, che,
treri di ripirtiz- ione territoriale degli affari fra sede centrale e
nel rispetto deift
sede distaccata, dovrà provVedei’e, nelle forme ordinarie, alla celebrazione del
,

giudizio di appello’ sinora del tutto omessa a causa della ordinanza ora
annullata.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso’ in Roma’, il 10 giugno 2014
Il COnsigliere sten o

Preside te

contumace dell’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del

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