Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2975 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2975 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GELSOMINO MANFREDI N. IL 02/09/1981
avverso la sentenza n. 2112/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5,0e0 /CamevenC t
che ha concluso per : cc ofityvakui.444.4.e.t.tro
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P.P.k. N. %0V/990

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 17 marzo 2014, in
parziale riforma della sentenza del tribunale di Foggia (Giudice dell’udienza
preliminare, Giudizio abbreviato del 26 ottobre 2012), che aveva condannato
Gelsomino Manfredi insieme ad altri, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione
e con la multa di C 18.000,00, con le generiche equivalenti – ad aggravanti e

reclusione ed C 4.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 81 c.p. e 73
comma 1 bis, del DPR 309/1990, in Manfredonia dal 5 agosto al 14 novembre
2010; ritenuta l’ipotesi dell’alt 73, comma 4 – tabelle II e IV-.
2. Ricorre in cassazione personalmente Gelsomino Manfredi deducendo
i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. La Corte di Appello di Bari doveva riconoscere l’insussistenza del
fatto e comunque l’assenza dell’elemento psicologico del reato.
Le intercettazioni del 5 ottobre 2010 non sono da sole sufficienti a
suffragare la prova chiara dei fatti; non vi è nessuna prova della consegna
dello stupefacente dal Gelsomino al Ciocciola;
2. 2. Omesso riconoscimento dell’ad 73 comma 5 / del T. U.
stupefacenti.
Dalle stesse intercettazioni emergerebbe uno spaccio estemporaneo ed
isolato, il ricorrente risultava infatti incriminato di un solo episodio senza
indicazione della quantità e della natura della sostanza. Non è stata valutata
l’incensuratezza dell’imputato; già il PM d’udienza davanti al Giudice
dell’udienza preliminare di Foggia aveva richiesto l’applicazione dell’ad 73,
quinto comma, citato; la sentenza della corte di Appello è viziata da queste
omesse valutazioni della globalità dei fatti ai fini dell’applicazione
dell’attenuante.
Ha chiesto pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

recidiva- e la diminuente del rito, rideterminava la pena in anni 2 e mesi 4 di

3. Tra la pena indicata nel dispositivo e quella della motivazione
sussiste una differenza poiché nella motivazione si indica una pena di anni 1 e
mesi 4 di reclusione ed C 4000,00 di multa (p.b. anni 3 di reclusione ed C
9.000,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni 2 ed C 6.000,00 ed
ulteriormente ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 4 ed C 4.000,00) e nel
dispositivo la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa.
Deve quindi correggersi il dispositivo viziato da un mero errore materiale,
perché nella parte motiva il calcolo della pena risulta corretto.

La sentenza della Corte di Appello di Bari risulta adeguatamente
motivata sia in punto di responsabilità e sia in relazione all’esclusione del
quinto comma dell’ad 73 T. U. stup.
Nel ricorso si sostiene che le sole telefonate non sono da sole idonee a
fondare la responsabilità per cessione di stupefacente, tale affermazione è
scollegata da qualsiasi atto processuale e costituisce una ricostruzione
alternativa del fatto non fondata su dati processuali verificabili, vedi Cassazione
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409:
“La regola dell’<>, secondo cui il
giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate dì razionalità e plausibilità, impone all’imputato che,
deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare,
in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di
un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi
sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici
o congetturali”.
La sentenza motiva, invece, sulle “ripetute telefonate nella notte tra il 5
ed il 6 ottobre 2010, intercorse prima tra Guicciardini e Gelsomino e
successivamente, tra il Gelsomino, il Guicciardini ed il Cicciola, conversazioni che
danno contezza della richiesta del Guicciardini di un rifornimento di sostanza
stupefacente, ed ancora della conferma dell’incontro tra Gelsomino e Cicciola
ed, infine, dell’ulteriore conferma che il Guicciardiní riceve dal Cicciola
dell’avvenuta consegna della sostanza, danno contezza, in maniera univoca e
certa dell’avvenuta consegna della sostanza stupefacente da parte del Gelsomino
e della sua destinazione finale al Guicciardini”. La chiarezza delle telefonate, non
messa in dubbio dal ricorrente, è idonea a fondare la responsabilità, in
considerazione dell’esauriente motivazione sul punto.

2

4IU9-59%.*

4. Il ricorso è infondato e deve respingersi.

In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della
formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in
legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima
offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione
(mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra

29/04/2015 – dep. 04/06/2015, Xhihani, Rv. 263651).
Nel nostro caso il collegamento tra più soggetti denota
un’organizzazione e una costanza nello spaccio, che esclude la lieve entità.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese (art. 616 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso
che la condanna inflitta al Gelsomino, quanto alla pena detentiva, è quella di
anni uno, mesi quattro di reclusione.
Così deciso il 5/11/2015

considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. 3, n. 23945 del

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