Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29748 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29748 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE OLMI MARCO N. IL 13/08/1966
avverso la sentenza n. 14893/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il•nsigliere est.
• DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
La difesa di De Olmi Marco propone avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
08/05/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art.
337 cod.pen.
Nel ricorso si deduce violazione di legge penale e processuale per il mancato riconoscimento
dell’ammissibilità del rito abbreviato condizionato, cui erano giunti entrambi i giudici di merito,
oltre che violazione di legge penale per mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti
generiche sulla contestata recidiva ed eccessiva determinazione della pena.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti e
generici, con riferimento alla mancata ammissione dell’abbreviato condizionato, decisione rispetto
alla quale il giudice di merito risulta aver ampiamente argomentato sulla non necessarietà e
genericità delle allegazioni probatorie e manifestamente infondato, quanto alla sollecitazione al
difforme bilanciamento delle circostanze, a fronte di un’articolata argomentazione offerta dalla
Corte territoriale sul punto che viene contestata per motivi di merito estranea al giudizio di
legittimità.