Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29746 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29746 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHETTO ROBERTO N. IL 22/06/1967
avverso la sentenza n. 3099/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

La difesa di Marchetto Roberto propone avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
20/06/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’
art. 368 cod.pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla decisione di esclusione della
concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto si deduce carenza di motivazione,
evidenziando al contrario elementi di merito che avrebbero giustificato la decisione sollecitata e
così la determinazione contenuta in sentenza viene contestata esclusivamente con richiamo ad una
diversa valutazione di fatto, inammissibile in questa fase.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

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Il Presi nte

P. Q. M.

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