Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29745 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29745 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI VUOLO ANGELO N. IL 28/02/1985
FARINA MATTIA N. IL 10/10/1983
avverso la sentenza n. 1767/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS ;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000 (mille) ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

DEPOSI ATA

La difesa di Di Vuolo Angelo e Farina Mattia propone avverso la sentenza della Corte d’appello di
Genova del 23/05/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato
di cui all’art. 337 cod.pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione nell’accertamento di sussistenza del reato, anche quanto
all’elemento psicologico.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici, poiché deducono erronea
valutazione delle prove a fronte di un doppio accertamento di merito al riguardo, fondato sulla
illustrazione alternativa offerta che si assume non valutata e che al contrario risulta analiticamente
esaminata nella sentenza con particolare riferimento all’idoneità della condotta dei due ad impedire
lo svolgimento dell’atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale opportunamente qualificatosi
prima del suo intervento, con determinazioni rispetto alle quali nel ricorso si prospettano le proprie
valutazione alternative con richiamo ad una diversa analisi di fatto, inammissibile in questa fase.

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