Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29744 del 31/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29744 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RODIA COSIMO N. IL 04/04/1983
LE-C-Ct
avverso la sentenza n. 265/2014 CORTE APPELLO/SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
Data Udienza: 31/05/2016
N.1019/16
La difesa di Rodia Cosimo propone ricorso contro la sentenza del 21 maggio 2015 con la
quale la Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, ha confermato l’accertamento
di responsabilità per il reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 per violazione
alle prescrizione della misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, commesso il 22 giugno
2006.
con altro reato commesso 2007, per giudici di merito giustificato sulla mancanza dell’unicità
del disegno criminoso per il decorso di tre anni tra i due episodi delittuosi.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il diniego delle
continuazione è razionalmente e correttamente giustificato, sott il profilo giuridico-fattuale
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 31 maggio 2016
DEPO,. ATA
Con il ricorso proposto nell’interesse di Rodia si contesta il diniego della continuazione