Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29744 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29744 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Storbini
Paolo
2) Luchianova Tatiana

nato il 30.6.1950
nata il 3.05.1948

avverso la sentenza del 24.6.2013
del Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G.,dr. Vito D’Ambrosio, che ha
chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata
per prescrizione

Data Udienza: 05/06/2014

1. Il Tribunale di Teramo, sez.dist. di Atri, in composizione monocratica, condannava Storbini
Paolo e Luchanova Tatiana alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui
agli artt.110, 659 c.p. perché, in concorso tra loro, disturbano le occupazioni ed il riposo di
Paluzzi Arturo e Paluzzi Maria Antonietta non impedendo gli strepiti dei cani di loro proprietà”;
condannava, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che la parte civile Paluzzi Maria Antonietta, risentita per
problemi tecnici della stenotipia, aveva affermato che l’abbaiare del cani si era protratto fino
a tutto il 2008 e che pertanto era stato modificato in tal senso il capo di imputazione, riteneva
la sussistenza del reato contestato essendo emerso dalle dichiarazioni delle parti offese,
confortate da quelle dei testi Di Blasio Enio, Romanelli Elena e Di Blasio Leone, che i tre
doberman, di proprietà degli imputati, abbaiavano continuamente, soprattutto di notte,
disturbando le normali occupazioni.
2. Ricorrono per cassazione Storbini Paolo e Luchianova Tatiana, a mezzo del difensore,
denunciando con il primo motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
Il Tribunale ha completamente ignorato le dichiarazioni di ben sei testi, addotti dalla difesa,
che contraddicevano apertamente l’ipotesi accusatoria, avendo i predetti escluso che i cani
abbaiassero di giorno e di notte (al punto da disturbare le occupazioni ed il riposo).
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge ed il travisamento della prova, non
risultando neppure dalle testimonianze richiamate dal Tribunale che i cani abbaiassero
continuamente ed anche di notte.
Con il terzo motivo denunciano la mancata applicazione della prescrizione.
Nell’originaria imputazione il reato era Indicato come commesso fino al 2007. Soltanto a
seguito del rinnovato esame della parte offesa, veniva modificata la contestazione. Peraltro,
tale precisazione della parte offesa contrastava con tutte le risultanze processuali.
Andava, in ogni caso, essendo incerta la data del commesso reato, dichiarata la prescrizione.
Con il quarto motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla posizione dell’imputata Luchianova Tatiana, totalmente estranea
ai fatti, essendo lo Storbini unico proprietario dei cani.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Perché sussista la rilevanza penale ex art.659 c.p. della condotta produttiva di rumori,
censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta
l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica
quiete, sicchè i rumori debbono avere una tale diffusività che l’evento disturbo sia
potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi
concretamente solo taluna se ne possa lamentare (dr. ex plurimis Cass.pen. sez. 1 n.47298
del 29.11.2011).
2.1. Il Tribunale ha omesso ogni esame in proposito, essendosi limitato ad affermare che i
cani, “a detta delle parti civili e dei testi Di Blasio Enio, Romanelli Elena e Di Blasio Leone,
davano continuamente fastidio..”.
Ha poi completamente tralasciato di valutare le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa, che,
secondo, i ricorrenti, escludevano che dall’abbaiare dei cani derivasse il disturbo delle
occupazioni e del riposo. E tanto meno ha dato conto, sia pure implicitamente, delle ragioni
per cui esse andassero disattese.
Ed è pacifico che i Giudici di merito, pur potendo privilegiare una determinata ricostruzione dei
fatti, debbano, comunque, dar conto delle ragioni per cui la diversa ipotesi ( emergente dalle
risultanze processuali) non meriti credito.

2

RITENUTO IN FATTO

3. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata, con rinvio per un nuovo esame.
Senonchè, essendo maturata la prescrizione, va emessa immediata declaratoria di estinzione
del reato ex art.129 c.p.p.
A ben vedere, la causa estintiva deve ritenersi maturata già prima della emissione della
sentenza impugnata.
Secondo l’originaria contestazione, il reato risultava commesso fino al 2007 (la querela era
stata ratificata in data 23.8.2007).
Trattandosi di contestazione “chiusa”, il termine massimo di prescrizione di anni 5, era, quindi,
maturato fin dal 31.12.2012.
La modifica della contestazione, che spostava a “tutto il 2008” l’epoca di commissione del
reato, avveniva all’udienza del 5 marzo 2013 , quando cioè la prescrizione era già intervenuta.
In ogni caso, il Tribunale, pur dando atto che la parte offesa, Paluzzi Maria Antonietta,
soltanto quando era stata (per problemi tecnici della stenotipia) riesaminata, aveva, “rispetto
alla precedente deposizione”, precisato che “l’abbaiare dei cani del vicino perdurava fino a
tutto il 2008”, non ha motivato, in alcun modo, sul perché tale nuova e diversa versione fosse
credibile e se trovasse conferma nelle altre risultanze processuali.
Vi è, conseguentemente, quanto meno incertezza in ordine all’epoca di commissione del reato:
il che comporta che venga privilegiata la tesi più favorevole per gli imputati.
3.1. Dovendosi ritenere, per le ragioni in precedenza esposte, che la prescrizione sia maturata
prima della emissione della sentenza impugnata, non trova applicazione il disposto di cui
all’art.578 c.p.p.
Tale norma che impone al giudice di appello o alla Corte di Cassazione di decidere
sull’impugnazione ai soli fini delle statuizioni civilistiche, presuppone, pacificamente, che la
causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha
pronunciato sugli interessi civili; mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista
alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non sussistono i
presupposti di operatività della norma, poiché tale decisione presuppone una precedente
pronuncia di condanna sulle statuizioni validamente emessa e gli effetti della sentenza di
secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado
(cfr. ex multis Cass.pen. Sez. 6, 7.10.2002 n.33398).
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per
prescrizione; con esclusione delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 5.6.2014

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, pur non avendo il Giudice di merito l’obbligo
di analizzare singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le
deduzioni ed allegazioni difensive, deve comunque dimostrare, con un giudizio sia pure
complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso
di diverse contrastanti versioni del fatto, dare congrua giustificazione della tesi prescelta (cfr.
ex multis Cass.pen. sez. 1 n.121666 del 21.4.1986; Cass.pen. sez. 6 n.6763 del 30.11.1989).

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