Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29744 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29744 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAZZEO ALESSANDRO N. IL 18/11/1991
avverso la sentenza n. 730/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il Presidente

La difesa di Dazzeo Alessandro propone avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del
08/04/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli
artt. 337, 582,585 cod.pen. e 116 cds.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione nell’accertamento di sussistenza dei reati.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici, in quanto sia pur
formalmente rivolti alla complesso delle contestazioni si limitano ad un’analisi personale attinente
esclusivamente alle lesioni.
Si deve osservare inoltre che anche rispetto a tale limitato oggetto il ricorso non tiene in alcun conto
la motivazione espressa nella sentenza, che costituisce l’ambito di valutazione rimesso questa Corte,
operando una ricostruzione personale ed alternativa dei fatti neppure fondata sulla pretesa
allegazione di travisamento della prova.

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