Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29743 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29743 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STEMMA GIOVANNI N. IL 15/05/1985
avverso la sentenza n. 1363/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
La difesa di Stemma Giovanni propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo
del 16/09/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui
all’ art. 337cod.pen.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nell’accertamento di sussistenza del
reato.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici, e rivelatori di una
sollecitazione in questa sede ad un nuovo differente giudizio di merito sulle risultanze delle prove
assunte, estraneo alla presente fase di legittimità, a fronte di un doppio accertamento di merito sul
punto rispetto al quale non risulta neppure prospettato uno specifico travisamento della prova
poiché il ricorrente si limita ad una rilettura personale dei fatti, senza individuare gli atti che
legittimano la diversa valutazione, a fronte di una specifica argomentazione al riguardo formulata
nella sentenza impugnata con riferimento all’impossibilità del pubblico ufficiale di eseguire
l’attività demandatagli in correlazione alla reazione opposta dall’odierno ricorrente.