Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2974 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2974 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARO FRANCESCO N. IL 17/09/1981
avverso la sentenza n. 179/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rel.090 dC43 Pie ve- 19A
che ha concluso per t 41_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’Appello di Catania con sentenza del 5 giugno 2014, ha

confermato la sentenza del tribunale di Catania (GUP. Giudizio abbreviato del 19
dicembre 2012), che aveva condannato Cavallaro Francesco, alla pena di anni 2 e
mesi 8 di reclusione e con la multa di C 12.000,00, con le generiche e la riduzione
per il rito, per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, del T. U. stup.
Cavallaro Francesco propone ricorso per cassazione a mezzo del

proprio difensore deducendo i motivi dì seguito enunciati, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen.
2.1. Violazione dell’art 606, nr. 1 lett. B cod. proc. pen. Inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 73, comma 1 bis, T. U. stup. in relazione all’art 192
cod. proc. pen.
I carabinieri rinvenivano in un muretto (un’intercapedine) un contenitore
cilindrico contenente 4 dosi di cocaina; il 30 aprile 2012 successivo sempre
all’interno del contenitore rinvenivano 22 dosi di cocaina, e alle ore 15 un
individuo si avvicinava e prelevava la sostanza, faceva ritorno alle ore 23,45 e
riponeva un involucro nel luogo suddetto, i carabinieri rinvenivano solo 5 dosi
(circa 2 grammi) invece delle originarie 22 dosi; perquisito l’imputato si
rinvenivano in suo possesso C 720,00; Cavallaro veniva quindi arrestato. Il
superamento dei limiti tabellari non necessariamente importa la responsabilità del
detentore per spaccio, ma compete all’accusa dimostrare che la detenzione sia
non solo per uso personale; senza la prova suddetta la detenzione non può e non
deve considerarsi reato. Ai fini della dimostrazione dell’uso personale la difesa
rileva lo stato di incensuratezza dell’imputato e lo svolgimento all’epoca dei fatti di
regolare lavoro come dipendente (commesso presso la DELCOM s.r.I.), e il giorno
dell’arresto lo stesso lavorava e non avrebbe quindi avuto il tempo di spacciare; la
somma era giustificata dall’imputato come una rimessa della sua fidanzata per il
pagamento dell’assicurazione di un ciclomotore; ed inoltre l’attività di spaccio non
è stata dimostrata poiché i carabinieri hanno visto solo occultare lo stupefacente
nel muretto; l’imputato giustificava l’occultamento per nascondere ai propri
genitori il suo stato di utilizzatore di stupefacente; inoltre i carabinieri nel caso in
oggetto avrebbero omesso qualsiasi indagine come ad esempio la perquisizione
nei luoghi dell’imputato per rinvenire attrezzi e materiali per la divisione in dosi;
infine l’imputato al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello è soggetto

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2.

tossicodipendente. In sostanza l’imputato non è punibile per detenzione per uso
personale (vedi cassazione del 2008 n. 17899).
2.2. Violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. Per inosservanza o erronea
applicazione dell’art 73, quinto comma, T. U. stup.
La minima quantità dello stupefacente doveva far riconoscere dalla Corte
di appello l’attenuante; invece in maniera apodittica ed illogica la sentenza
gravata esclude l’attenuante. Ai fini dell’attenuante non è sufficiente il

elementi previsti dal comma 5, dell’ad 73 citato. Infatti nel caso in oggetto, i
mezzi, le modalità e la quantità della sostanza rinvenuta depongono a favore di
una connotazione dei fatti come di lieve entità.
Ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio con l’assoluzione del
Cavallaro e in subordine l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile ex art.
606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Catania ha motivato l’esclusione dell’uso personale
esaurientemente, valutando le circostanze della modalità della custodia dello
stupefacente (nascosto in un muretto, intercapedine), e del rinvenimento nella
disponibilità dell’arrestato di € 720,00; le dosi erano in un primo controllo 22 e
poi successivamente 5; la polizia giudiziaria osserva il prelievo dello stupefacente
da parte dell’imputato, e al secondo ritorno lo trae in arresto.
Nel ricorso si ritiene un uso personale; tale affermazione è scollegata da
qualsiasi atto processuale e costituisce una ricostruzione alternativa del fatto non
fondata su dati processuali verificabili( vedi Cassazione Sez. 5, n. 18999 del
19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409):
“La regola dell’<>, secondo cui il
giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che,
deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare,
in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di
un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi

superamento del limite tabellare isolatamente, ma devono valutarsi tutti gli

sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici
o congetturali”.
La Corte di cassazione, inoltre, da sempre ha ritenuto che il giudice di
merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione – se
personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 – dep. 28/11/2008, Perrone, Rv.

La sentenza impugnata contiene la motivazione e la stessa non risulta
manifestamente illogica; vedi sul punto anche Cassazione Sez. 4, n. 36755 del
04/06/2004 – dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686:
“La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in
base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo
della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente
utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della
droga (nella specie trattavasi di gr. 791,24 netti di hashish, contenenti mg.
34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte
nascosti nel cruscotto dell’autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a
casa, in cui vi erano cartine e bilancino)”.
4. Inammissibile è anche il motivo relativo alla mancata applicazione del
quinto comma dell’alt 73 T. U. stup.
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della
formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in
legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima
offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione
(mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. 3, n. 23945 del
29/04/2015 – dep. 04/06/2015, Xhihani, Rv. 263651).
La Corte di Appello motiva adeguatamente sulla quantità delle dosi, sulla
condotta rapida e sull’idoneità del nascondiglio che evidenziano un’assenza di
minima offensività, e un’ abitualità nello spaccio.

3

241604).

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile con condanna del
ricorrente alle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 5/11/2015

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