Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29739 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29739 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNABOSCO GIANCARLA N. IL 11/02/1941
avverso la sentenza n. 626/2012 TRIBUNALE di AOSTA, del
17/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 17/1/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di giorni 40 di reclusione, sostituita con la
multa di euro 1.000,00, a titolo di continuazione con la sentenza resa
carico di Giarcarla Magnabosco, imputata dei reati ex artt. 10 bis e 10 ter,
d.Lvo 74/2000, per non avere versato, nei termini ex lege previsti, l’i.v.a.
relativa al periodo di imposta 2008 e le ritenute effettuate alla fonte
relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2008; con confisca
dei beni della prevenuta fino alla concorrenza dell’importo dei tributi
evasi e delle ritenute non versate.
La difesa della imputata ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’omessa motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente, in
punto di mancata individuazione dei beni da sottoporre alla misura de
qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che con sentenza n. 80/2014 la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000,
nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/2011,
punisce l’omesso versamento dell’i.v.a., dovuta in base alla relativa

dallo stesso Tribunale in data 8/10/2010, irrevocabile il 16/12/2010, a

dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38, ravvisando la violazione del principio di
uguaglianza ex art. 3 Cost..
Va, di poi, rilevato che il Tribunale ha disposto la misura sanzionatoria ex
art. 1, co. 143, L. 244/2007 e 322 ter cod.pen., sui beni dell’imputata fino
alla concorrenza dell’importo dei tributi evasi e delle ritenute non
versate, importo fissato dal decidente in euro 196.551,00.

I

A__

Orbene, con la legge finanziaria del 2008 è stata estesa l’applicazione
dell’art. 322 ter cod.pen. anche ai delitti tributari, in particolare a quelli
previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, d.Lvo 74/2000.
Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che la confisca per
equivalente va disposta anche quando il procedimento è definito ex art.
tenuto specificatamente ad individuare le somme di denaro ed i beni da
sottoporre a vincolo ( Cass. n. 10567/2013; Cass. 7675/2012; Cass.
1364/2012); nella specie, come eccepito in ricorso, detta individuazione è
stata omessa.
La decisione impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al giudice ad quem, affinchè lo stesso si pronunci
alla luce delle considerazioni ut supra svolte, anche nell’ottica del
richiamato intervento della Corte Costituzionale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta.
Così deciso in Roma il 5/6/2014.

444 cod.proc.pen., ma il giudice, nell’applicare la misura ablatoria, è

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