Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29738 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29738 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARRIS GIANCARLO N. IL 26/05/1982
avverso la sentenza n. 1104/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Il P eSid nte

La difesa di Farris Giancarlo propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari
del 12/06/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli
artt. 367 e 635 cod.pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge nell’individuazione degli elementi costitutivi del reato di
cui all’art. 367 cod.pen. per la mancanza del presupposto indispensabile costituito dalla funzionalità
della condotta all’avvio delle indagini; vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. nella condotta tenuta dell’interessato che non ha
inoltrato querela, oltre che violazione di legge penale con riferimento alla valutazione di
insussistenza dell’attenuante di cui all’art 62 n. 4 cod.pen. non risultando raccolti elementi di prova
sull’entità del danno realizzato con la condotta del ricorrente.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto fondati sull’illustrazione di elementi di
fatto contrastanti con quanto accertato dalla corte di merito con le cui argomentazioni
dell’impugnazione non si confronta, con particolare riferimento all’assenza di un’attività idonea a
sviare le indagini sollecitate, stante il tempo trascorso tra la ricostruzione offerta gli agenti di cui si
era chiesto l’intervento e la realtà dei fatti emessa, oltre che il pervicace richiamo dell’interessato
alla veridicità di quanto denunciato posta a fondamento del rigetto dell’attenuante di cui all’art 62
n.6 cod.pen. mentre sull’ulteriore sollecitazione non considera l’articolata ricostruzione dei fatti
contenuta nella sentenza che milita nel senso del tutto opposto alla quantificazione del danno come
di minima entità.
Il denunciato difetto di motivazione rivela quindi la presenza della sollecitazione in questa sede ad
un nuovo differente giudizio di merito estraneo alla presente fase di legittimità.

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