Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29735 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29735 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGLIALORO FRANCESCO N. IL 24/04/1985
avverso la sentenza n. 1480/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

DEPOSintATA,

La difesa di Oglialoro Francesco propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Catania del 24/03/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato
di cui all’art. 385 cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio della motivazione con riferimento all’individuazione degli elementi
costitutivi del reato nella condotta dell’interessato oltre che il riferimento all’applicazione delle
attenuanti generiche.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto volti a sollecitare, attraverso
l’esposizione del circostanze di fatto una nuova valutazione di merito a fronte della ricostruzione
della Corte d’appello che correttamente ritenuto il vuoto di 24 ore tra la concessione degli arresti
domiciliari e l’accertata attivazione dell’interessato per raggiungere il luogo avrebbe dovuto
scontrarsi uno iato ingiustificato che attestava la mancata esecuzione immediata della misura come
prescritto dalla legge.
Analogamente deve concludersi quanto alla sollecitazione al riconoscimento delle attenuanti
generiche poiché tale trattamento era stato richiesto, unitamente alla riduzione della pena, sulla base
delle medesime circostanze indicate a sostegno dell’istanza di riduzione della pena; rispetto a tali
istanze l’intervento della Corte di accoglimento della richiesta di contenimento della sanzione
conferisce significato implicito di superamento delle ulteriori istanze, per la mancanza di diversi
indicatori favorevoli utilizzabili per giustificare l’ulteriore trattamento di favore di cui all’art. 62 bis
cod. pen.

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