Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29734 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29734 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CORRADO NICOLA N. IL 24/03/1947
avverso la sentenza n. 134/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

IN CANCELLERIA I

Di Corrado Nicola, sia in proprio che a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la
sentenza della Corte d’appello di Bari del 16/05/2014 che ha confermato la sua affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 368 cod pen.
Nel ricorso personale si lamenta vizio della motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento
delle condizioni per un proscioglimento in fatto ai sensi dell’art 129 cod.proc.pen. ed in quello
proposto dal difensore si deduce carenza di motivazione sul dolo del reato..
I rilievi formulati nel ricorso personale risultano inammissibili in quanto generici, poiché deducono
la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare il proscioglimento, omettendone di indicarne la
natura e la specifica presenza in atti.
Nel ricorso proposto dal difensore, si ripropone il problema del dolo del reato, superato da una
specifica argomentazione in fatto svolta dalla Corte d’appello – e riguardante l’impossibilità di
evocare una dimenticanza circa la presenza di un assegno di importo consistente consegnato solo il
giorno prima dal creditore- con la quale l’impugnazione non si confronta, riproponendo censure in
fatto e denunciando carenza argomentative insussistenti.

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