Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29733 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29733 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHERI BARTOLOMEO N. IL 22/09/1981
avverso la sentenza n. 4310/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;

Data Udienza: 31/05/2016

n.862/16

La difesa di Bartolomeo Buccileri propone ricorso contro la sentenza 27/10/2015 con la
quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato l’accertamento di responsabilità per il reato
di cui all’art. 337 c.p..

riconducibilità degli stessi al delitto di resistenza.
Il vizio di motivazione è collegato alla ricostruzione dei fatti e alla conseguente
antigiuridicità delle condotta. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d’appello ha
confermato il giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva.
La ricostruzione dei fatti è stata adeguatamente giustificata al pari del trattamento
sanzionatorio.
Vengono così formulate deduzioni del tutto estranee all’ambito di cognizione del giudizio
di legittimità e in ogni caso manifestamente infondate.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 31 maggio 2016
Il

te

Con il ricorso si contesta vizio di motivazione, quanto alla ricostruzione dei fatti e alla

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