Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29732 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29732 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAPICCIRELLA VINCENZO N. IL 11/05/1972
avverso la sentenza n. 488/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il
Lapiccirella Vincenzo avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 11/04/2014 che ha
confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e
651 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge processuale per il mancato riconoscimento del rinvio
dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, malgrado la tempestiva istanza formulata in
tal senso; vizio della motivazione con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del
reato di resistenza e di lesioni nonché sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati poiché sotto
il primo profilo, di natura processuale, non si confronta con la complessa argomentazione esposta a
fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio da parte della corte territoriale, che
ne individua le ragioni anche sul presupposto della natura camerale del giudizio rispetto alla quale
non si applicano le disposizioni che impongono di rinvio del procedimento per legittimo
impedimento del difensore (Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 20/12/2012-dep. 05/02/2013, imp
Morano, Rv. 254807) ; ripropone nel merito delle contestazioni dei reati rilievi di fatto che non
hanno attinenza con le argomentazioni svolte nella sentenza con specifico riferimento
all’accertamento degli elementi costitutivi del reato, così formulando motivi generici; deduce
contestazioni di merito sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche senza individuare
quali elementi positivi siano stati sottovalutati a tal fine, nè contrastare nel concreto le
argomentazioni formulate a sostegno della decisione negativa.