Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29731 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29731 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARINA GIACOMO N. IL 21/08/1974
avverso la sentenza n. 4503/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
46779/14 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO che in
data 16.9.14 confermava la sua condanna per reato ex art. 368
c.p.,
enunciando motivo di violazione di legge e vizi di motivazione in
relazione agli artt. 43, 368 c.p. e 530 cpv c.p.. L’imputato
avrebbe avuto difficoltà a rintracciare non la persona cui aveva
consegnato l’assegno, ma colui cui il primo prenditore lo aveva
girato,
come del resto risultante da provvedimento di
archiviazione afferente il procedimento relativo alla
circolazione di quel titolo, allegato con motivi aggiunti del
17.12.14.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni generiche, laddove non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie concreta
posta al suo giudizio (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
14.5.2009
e
Sez.6,
sent.
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-
22445 dell’8 – 28.5.2009):
in
particolare con il rilievo determinante dell’obiettiva falsità
della dichiarazione di smarrimento, a fronte della certa
consapevolezza del soggetto cui materialmente lo stesso era stato
consegnato, senza alcuna ulteriore spiegazione o indicazione sui
fatti (p. 4 sent.). Palesemente irrilevante, sul piano logico, è
la sorte dell’altro procedimento relativo a presunta ricettazione
da parte di terzi.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
ricorre per cassazione l’imputato GIACOMO FARINA,
46779/14 RG
2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015