Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29730 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29730 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONE SALVATORE N. IL 11/02/1993
SIMONE ENZO N. IL 31/10/1990
avverso la sentenza n. 619/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46773/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in data
30.9.14 confermava la loro responsabilità per i reati ex artt. 337 c.p., 651 c.p. e

SIMONE ricorrono con due autonomi atti dal medesimo contenuto, enunciando
motivi in ordine alle due contravvenzioni.

I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

4 legge n. 110/75, come rispettivamente ascritti, SALVATORE SIMONE e ENZO

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