Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29730 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29730 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STROPPINI GIANLUCA N. IL 11/01/1968
IONI PAOLO N. IL 12/05/1962
ROSSETTI MASSIMO N. IL 29/07/1967
avverso la sentenza n, 786/2010 TRIBUNALE di PESARO, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q.
che ha concluso per

fr

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con sentenza emessa
il 27.4.2012 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha affermato
la responsabilità penale di Glanluca STROPPINI, Paolo IONI e Massimo

ROSSETTI, che condannava alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art.

Guerrini & C. s.n.c.» ed esecutori di lavori per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria regolarmente assentite con permesso di
costruire, in violazione dell’art. 40 del regolamento comunale omettevano
l’affissione del prescritto cartello di cantiere (Pesaro 3.9.2007).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per
cassazione.

2. Con un

unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge,

assumendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’obbligo di
esposizione del cartello di cantiere e l’individuazione dei soggetti responsabili
delle violazioni edilizie, già contemplato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, non
sarebbe previsto dal d.P.R. 380\2001 attualmente vigente e che, in ogni caso, la
giurisprudenza di questa Corte non sarebbe univoca nell’individuare il costruttore
tra i soggetti destinatari di tale obbligo e che di questo aspetto della vicenda il
Tribunale non si sarebbe curato.
Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente
infondato.
Il reato previsto dall’articolo 44, lettera a) del d.P.R. 380\01 ha natura
residuale rispetto alle altre violazioni menzionate dal medesimo articolo e
sanziona, con la sola pena dell’ammenda, l’inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste dal titolo IV del menzionato D.p.r. 380\01 in quanto
applicabili, l’inosservanza delle disposizioni dei regolamenti edilizi, l’inosservanza
di prescrizioni contemplate dagli strumenti urbanistici e l’inosservanza delle
prescrizioni fissate dal permesso di costruire.

1

44, lett. a) d.P.R. 380\01, perché, quali soci amministratori della «Stroppini

Questa Corte, vigente la Legge 47\85, ha avuto modo di rilevare la estrema
genericità della disposizione allora contenuta nell’articolo 20, lettera a) e la
possibilità di una pluralità indiscriminata di utilizzazioni, con conseguente
insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché in contrasto con il
principio della tassatività delle fattispecie legali penali ed ha posto in evidenza la
necessitVelmitarne l’ambito applicativo tenendo conto della sua collocazione in
un contesto normativo volto a disciplinare l’attività edilizia, affermando,
conseguentemente, che “le norme, prescrizioni e modalità esecutive” di cui

condotta che sono direttamente afferenti all’attività edilizia (Sez. III n. 8965, 21
giugno 1990).
Parimenti è stata rilevata la sua natura di norma penale in bianco poiché,
mentre la sanzione è determinata, il precetto di carattere generico rinvia ad un
dato esterno quale il titolo abilitativo, il regolamento edilizio, ecc. (SS.UU. n.
7978, 14 luglio 1992; v. anche SS.UU. n. 11635 , 21 dicembre 1993).

4. Più recentemente (Sez. III n. 21780, 31 maggio 2011), si è evidenziato
come il riferimento contenuto nella disposizione attualmente vigente alle
disposizioni di legge “previste nel presente titolo” (titolo IV, Parte prima del ID.p.r.
380\01, comprendente gli articoli da 27 a 51) sia certamente riduttivo rispetto
alla previgente fattispecie di cui all’articolo 20, lettera a) legge 47\85 la quale,
punendo “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste
dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni
e integrazioni”, si riteneva effettuasse un rinvio aperto a tutta la legislazione
urbanistico-edilizia, addirittura comprensiva, secondo parte della giurisprudenza,
anche delle leggi regionali integrative.
Ciò non di meno, pur in presenza di un ambito di operatività più contenuto,
si è comunque ritenuto che la mancata apposizione del cartello di cantiere
continui ad essere assoggettata alla sanzione penale prevista dalla richiamata
disposizione.
Deve a tale proposito ricordarsi quanto già rilevato da questa Corte
sull’argomento (Sez. III n. 16037, 11 maggio 2006) ricordando come il contenuto
dell’art. 4, comma 4 legge 47\85 prevedesse, per coloro che eseguivano
interventi edilizi, il duplice obbligo di esibizione della concessione edilizia e
dell’esposizione del cartello di cantiere – a condizione che lo stesso fosse
espressamente previsto dai regolamenti edilizi o dalla concessione – la cui
violazione era penalmente sanzionata dall’ art. 20, lett. a) più volte menzionato
(a tale proposito si richiamava quanto stabilito dalle precedenti decisioni: SS.UU.
7978/92, cit.; Sez. III n. 10435, 5 ottobre 1994).

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all’articolo 20, lettera a) dovevano intendersi riferite soltanto a quelle regole di

Veniva altresì dato atto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 4 legge 47\85
rilevando, tuttavia, la riproduzione del suo contenuto nell’art. 27, comma 4 del
d.RR. 380\01, laddove si impone agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
l’obbligo di comunicazione immediata all’autorità giudiziaria nel caso in cui
accertino che nei luoghi in cui vengono realizzate opere edilizie non sia esibito il
permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello.
Contestualmente si individuavano i destinatari dell’obbligo in quelli già
indicati dall’art. 6 comma, 1 della legge 47\85 e, segnatamente, nel titolare della

5. Anche tale ultima affermazione è pienamente condivisibile, mentre del
tutto destituita di fondamento risulta l’osservazione degli odierni ricorrenti,
secondo i quali la mancata riproduzione del contenuto dell’ormai abrogato art. 6
legge 47\85 nel vigente Testo Unico dell’edilizia renderebbe dubbia l’attribuzione
di responsabilità per la mancata esposizione del cartello di cantiere alla ditta
costruttrice.
Infatti l’art. 29, comma 1 del d.P.R. 380\01 riproduce attualmente il
medesimo contenuto della disposizione previgente, con l’unica differenza del
riferimento al titolo abilitativo, che non è più la concessione ma il permesso di
costruire.
Dunque anche il costruttore è pacificamente annoverabile tra i soggetti
destinatari dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere.

6. I ricorrenti rilevano anche che l’individuazione del costruttore tra i soggetti
destinatari dell’obbligo di esposizione del cartello non troverebbe concorde la
giurisprudenza di questa Corte e, a tale proposito, menzionano il contenuto di
una risalente decisione (Sez. III n. 5149, 4 febbraio 2003) ed il richiamo che ne fa
altra pronuncia più recente (Sez. III n. 46832, 9 dicembre 2009) per sostenere
che unico destinatario dell’obbligo sarebbe il direttore dei lavori.
Si tratta, tuttavia, di un evidente equivoco.
La massima riferita alla sentenza 5149\2003 così testualmente recita «in
tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la
mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o
nelle disposizioni regolamentari locali, atteso che questi rientra tra i destinatari
del precetto di cui all’art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (fattispecie
relativa alla mancata esposizione del cartello indicante gli estremi della
concessione edilizia e degli altri elementi prescritti)».
Come è evidente, la massima non afferma affatto che il direttore dei lavori
sia l’unico destinatario del precetto di cui all’art. 6 della legge 47\85, perché

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concessione, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori.

indica chiaramente che questi rientra tra i destinatari del precetto medesimo,
come peraltro inequivocabilmente indicato nella motivazione della sentenza,
laddove si afferma «…ai sensi dell’art. 6 co. i della L. 47-85 il direttore dei lavori,

unitamente agli altri destinatari del precetto in bianco (il titolare della

concessione, il committente, il costrutti) risponde penalmente, ai sensi dell’art.
20 lett. a), del rispetto delle prescrizioni ella concessione e delle relative
modalità esecutive, tra le quali rientra, ove previsto nell’atto amministrativo o
nelle disposizioni regolamentari locali (come nella specie non si contesta)
n. 7978)».
Tale aspetto era stato opportunamente chiarito dalla già citata sentenza n.
16037\2006 che riportava per esteso in motivazione il brano appena riprodotto,
così confutando la diversa ed erronea lettura in quell’occasione datane dal
ricorrente.
Tuttavia, nella successiva sentenza n. 46832\2009, nonostante quanto
riportato nella sentenza 16037\06, espressamente menzionata, si è ritenuto di
individuare un contrasto tra quest’ultima decisione (e le precedenti conformi) e
quella n. 5149\2003. Della circostanza viene peraltro dato atto nella massima
ove si precisa: «in motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi

sull’individuazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la
configurabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori».
Come emerge tuttavia da quanto in precedenza illustrato, il contrasto
rilevato è in realtà inesistente e la giurisprudenza di questa Corte è univoca
nell’interpretazione delle disposizioni in precedenza richiamate.

7. I principi ricordati devono pertanto essere ribaditi, conseguentemente
affermando che la violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante

gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento
edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell’ormai
abrogata legge 47185, è tuttora punita dall’art. 44, lettera a) del d.RR.
380101 in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra
le diverse disposizioni, I destinatari dell’obbligo vanno individuati nel
titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e
nel direttore dei favori.
8. Resta da aggiungere che correttamente il giudice del merito ha ritenuto
sussistente la penale responsabilità degli imputati in ragione dell’inequivoco
contenuto delle disposizioni più volte in precedenza richiamate, opportunamente
verificando che l’apposizione del cartello era espressamente imposta dall’art. 40

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l’obbligo di esposizione del cartello in questione (v., per tutte, S.U. penali 14-7-92

del regolamento comunale.
La sentenza impugnata si presenta, pertanto, giuridicamente corretta ed
adeguatamente motivata.

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della

RQ.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4.6.2013

Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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