Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2973 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2973 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cotrone Vincenzo, nato a Polistena il 04-05-1981
avverso la sentenza del 07-04-2014 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il Provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla trattamento
sanzionatorio. Rigetto nel resto;
44.to
udito per il ricorrenférrlario Rufini che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Cotrone ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata
in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma di quella emessa
dal competente tribunale, ha rideterminato la pena a suo carico, previa
concessione dette attenuanti generiche, nella misurarmesi cinque e giorni dieci
di reclusione ed euro 1.400,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato
previsto dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver ceduto

cocaina, che quest’ultimo avrebbe dovuto, a sua volta, cedere a tale Cellini per la
somma di 350 euro; commesso in Roma il 22 febbraio 2012.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensore, solleva i tre seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della
legge penale per avere i giudici di merito 4:ial applicato il regime sanzionatorio ex
art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, pur in presenza dei presupposti per
l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 75 stesso d.p.r., sul rilievo che
la condotta ascritta al ricorrente, con specifico riferimento alla detenzione di
sostanza stupefacente, è stata ritenuta penalmente rilevante pur essendo la
sostanza destinata al personale consumo e non essendo stata fornita la prova del
fine di spaccio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della
legge penale non essendosi tenuto conto, nella determinazione del trattamento
sanzionatorio in relazione alla ritenuta violazione dell’articolo 73, comma 5,
d.p.r. 309 del 1990, della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta contraddittorietà
della motivazione sul punto della mancata applicazione dell’attenuante speciale
prevista dal comma 7 dell’articolo 73 d.p.r. 309 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo nei limiti e sulla base
delle considerazioni che seguono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2

all’Ottaviani per la somma di 280 euro, un involucro contenente 5,2 grammi di

Dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata risulta che l’Ottaviani
ha ammesso di essersi attivato, su richiesta di tale Cellini, per cedergli sostanza
stupefacente del tipo cocaina per la somma di 350 euro, sostanza che si era
procurato presso il Cotrone, dal quale l’aveva acquistata per la somma di 280
euro.
Dalla doppia transazione l’Ottaviani avrebbe dunque guadagnato la somma
di 70 euro. La polizia giudiziaria, in servizio di appostamento, ha osservato lo
scambio di denaro-droga tra il Cotrone e l’Ottaviani. Prontamente intervenuta,

dal Cotrone, ed ha visto quest’ultimo che tentava di nascondere la somma di 280
euro.
Da ciò la Corte territoriale ha tratto il granitico convincimento secondo il
quale alcun dubbio era possibile nutrire sulla responsabilità a titolo di cessione
da parte del Cotrone nei confronti dell’Ottaviani, intermediario per il Cellini,
tenuto conto della confessione dell’Ottaviani e dell’accertamento de visu da parte
degli operanti. Gli esiti della successiva perquisizione domiciliare a carico del
Cotrone hanno confermato l’attività di spaccio, vista dagli operanti, essendo stati
sequestrati denaro, bilancino, sacchetti di plastica ed agenda con nomi e cifre.
L’assunto del ricorrente circa la detenzione di sostanza per il personale
consumo è perciò destituito di qualsiasi fondamento e i rilievi mossi
all’impugnata sentenza si traducono, da un lato, in censure fattuali, il cui
ingresso è precluso nel giudizio di legittimità e, dall’altro, in censure del tutto
decontestualizzate rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata nei
confronti della quale il rincorrente non ha preso alcuna specifica posizione.

3. Il terzo motivo, all’evidenza incompatibile con il primo, è parimenti
inammissibile perché non consentito, essendo nuovo in quanto non proposto con
i motivi d’appello.

4. Il secondo motivo è invece fondato per una ragione diversa da quella
addotta dal ricorrente e rilevabile d’ufficio.
Infatti, dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore la
legge 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 che, da un lato, ha confermato la natura di
titolo autonomo di reato (già sancita dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
conv. in legge 21 febbraio 2014, n. 10) dei fatti di lieve entità e, dall’altro, ha
ulteriormente modificato il profilo sanzionatorio fissando, tanto per le droghe
leggere quanto per quelle pesanti, la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (art. 1, comma 24-quater,
lett. a).

3

ha sequestrato nelle mani dell’Ottaviani l’involucro contenente cocaina, cedutogli

Quindi, quando i giudici del merito hanno determinato, nel caso di specie, il
trattamento sanzionatorio, essi hanno tenuto conto della cornice edittale più
severa rispetto a quella prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309 come modificato la legge 16 maggio 2014, n. 79. Sicché l’utilizzazione di
parametri edittali diversi, rispetto a quelli stabiliti dalle leggi successive,
comporta che la pena dovrà essere nuovamente determinata dal giudice del
merito e siffatta operazione è necessitata perché è stata considerata una pena
base illegale in quanto commisurata entro un limite edittale minimo e massimo

Infatti, il giudice, nel determinare la pena, normalmente valuta, con
riferimento alla congruità in concreto della sanzione irrogata, sia il limite minimo
che quello massimo, avendo come riferimento, per la commisurazione, la pena in
astratto stabilita, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il
giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale
conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. anche perché l’irrogazione di una
pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione
in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati
ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva
della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153) e ciò in
sintonia con la giurisprudenza costituzionale sull’art. 27 Cost., comma 3.
Tale compito deve pertanto essere assolto anche quando il trattamento del
caso specifico rientri nella forbice edittale di cui alla disposizione di favore
sopravvenuta e la relativa questione è rilevabile d’ufficio, indipendentemente
dalla fondatezza del ricorso o dalla sua ammissibilità (Sez. U, n. 33040 del
26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207).

5. Ne consegue che la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma, limitatamente alla determinazione della pena ed il
ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio limitatamente alla determinazione della pena la
sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 05/11/2015

superiore rispetto a quello previsto dallo ius superveniens.

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