Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29729 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29729 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO PIETRO N. IL 30/10/1985
avverso la sentenza n. 2566/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

e

46738/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in data
17.6.14 ha confermato la sua condanna per prescrizione, ricorre per cassazione

sa nzionatorio.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

l’imputato Pietro Milazzo, enunciando motivo sull’adeguatezza del trattamento

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