Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29727 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29727 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

pRDINANZA‘

sul ricorso proposto da:
SCARANTINO ANTONIO N. IL 07/11/1976
avverso la sentenza n. 6844/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46623/14 RG

1

SENTENZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Antonio Scarantino è imputato del reato di evasione,
commesso il 27 maggio 2005, con la recidiva specifica reiterata
infraquinquennale ex art. 99 c.p..
del Tribunale di Reggio Emilia del 11.12.2007.
La Corte d’appello di Bologna il 28.3.14 ha confermato
la sua colpevolezza, solo riducendo la pena.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, enunciando unico
motivo: avere erroneamente la Corte felsinea negato l’intervenuta
prescrizione del reato.
Non sarebbe condivisibile il calcolo operato in sentenza
(prescrizione massima al 27.5.15, quindi successiva alla
deliberazione d’appello), perché: all’epoca del fatto la pena
massima prevista per il reato di evasione era di un anno; pur
tenendo conto dell’aumento dei due terzi previsto dal quarto
comma dell’art. 99 c.p., la pena rimaneva sotto i cinque anni
considerati dall’allora vigente art. 157 primo comma n. 4 c.p.,
quindi pur con l’aumento della metà (previsto dall’allora vigente
art. 160 c.p.) il termine massimo di prescrizione avrebbe dovuto
essere indicato in sette anni sei mesi, appunto già decorsi alla
data della sentenza d’appello.
3. Il ricorso è fondato, il percorso logico-giuridico
dell’imputato risultando condivisibile; e alla luce dell’art.
10.2 legge n. 251/2005 deve trovare applicazione la disciplina
più favorevole, che in definitiva è per l’imputato la previgente
alla legge n.

251/2005,

anche per la non operatività

dell’ulteriore specifico aumento previsto nel caso di
interruzioni quando sia contestata e ritenuta la recidiva ex art.
99.4 c.p..
Non risultando richiamate in sentenza sospensioni della
prescrizione, nel corso del calcolo lì indicato, effettivamente

E’ stato condannato alla pena di giustizia con sentenza

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2

deve quindi concludersi che il reato era estinto prima della
sentenza d’appello. Che va pertanto annullata senza rinvio
(potendo a ciò provvedere direttamente questa Settima sezione
giusta disposizione tabellare della Corte).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 4.6.2015

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