Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29726 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29726 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ANGELO CAPOZZI

– Presidente –

Rel. Consigliere –

– Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO PASQUALINO N. IL 01/03/1970
avverso la sentenza n. 2248/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

REGISTRO GENERALE
N. 46605/2014

Data Udienza: 04/06/2015

46605/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che in data
27.6.14 ha confermato la sua responsabilità per reato di resistenza solo
riducendo la pena, ricorre per cassazione l’imputato PASQUALINO BIANCO a

motivazione sul punto della responsabilità.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
La stessa avv.ssa Morena Ripa era presente all’udienza d’appello,
insieme con l’imputato: in tale contesto la parte (imputato e difesa tecnica) ha
espressamente rinunciato ai motivi diversi da quello sul trattamento
sanzionatorio. Tra l’altro, le deduzioni del ricorso sono in fatto e neppure
prospettate (né apprezzabili in questa sede) sotto il profilo dell’art. 129 c.p.p..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

mezzo dell’avv.ssa Morena Ripa, del Foro di Rimini: lamenta mancata

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