Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29723 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29723 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINA GIANCARLO N. IL 11/02/1963
avverso la sentenza n. 4524/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46565/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BOLOGNA che in data
17.6.2014 ha confermato la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

motivazione sul punto della quantificazione della pena.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (sent.
app. p. 2 e 3 motivazione)- deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

cassazione l’imputato GIANCARLO FINA, enunciando motivo di vizi della

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