Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29720 del 10/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29720 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIGRO ROBERTO nato il 13/11/1967 a SAN VITO DEI NORMANNI

avverso l’ordinanza del 19/02/2016 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/06/2016

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di appello avverso il
provvedimenti emessi, in materia di misure cautelari personali, dal Giudice delle
indagini preliminari, ha disposto, su appello del Pubblico Ministero, l’applicazione,

la misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
per violazione degli artt. 273, 274 e 299 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha premesso che: a) vive in una masseria realizzata dall’Ente di
Riforma Agraria, servita da un unico contatore di energia elettrica, b) nella
masseria vivono, oltre a lui, anche il padre e i figli, c) come confessato dal padre
(Nigro Giovanni), l’allaccio era stato da lui realizzato abusivamente nel 2009 e di
ciò non erano edotti gli altri occupanti della masseria. Tanto premesso, lamenta
che l’applicazione della misura sia avvenuta senza la prova della sua
compartecipazione nell’illecito.
Inoltre, considerato che la fornitura dell’energia è stata sospesa dall’Ente
erogatore, contesta il pericolo di recidivanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento in relazione alle esigenze cautelari.
1. Non ha fondamento la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il
Tribunale del Riesame, con motivazione congrua e logica, incensurabile in sede
di legittimità, ha desunto i gravi indizi di colpevolezza dagli accertamenti dei
carabinieri, i quali, nel corso di un sopralluogo nella masseria abitata
dall’imputato, verificarono che dal contehattre esterno dell’abitazione di Nigro
Giovanni si dipartivano cavi che raggiungevano, tra l’altro, l’abitazione di Nigro
Roberto, ove erano attivi numerosi elettrodomestici, che rimanevano funzionanti
nonostante il distacco dell’energia proveniente dalla rete. Logicamente, pertanto,
i giudici hanno attribuito il reato (anche) all’imputato, dal momento che, quale
che fosse l’artifizio e indipendentemente da chi lo aveva posto in essere, la
sottrazione dell’energia era quotidiana e doveva essere imputata a chi aveva la
disponibilità attuale dell’abitazione (tra cui, circostanza non contestata, l’odierno
ricorrente).

2

nei confronti di Nigro Roberto – imputato del reato di furto di energia elettrica –

2. Sono fondate, per quanto si è detto, le doglìanze relative alle ritenute
esigenze cautelari. La Giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 274 cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 14/4/2015, ha
precisato che quello dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato è
individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili
nel loro vicino verificarsi (Cass., n. 50343 del 3/12/2015). Altra giurisprudenza –

afferma che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di
>
commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti
analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una
continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della
adozione della misura (Cass., n. 12816 del 2/2/2016). Ciò che è certo,
comunque, è che il legislatore ha inteso riservare l’applicazione delle misure
cautelarì personali alle situazioni in cui appaia altamente probabile che sì
presenterà all’indagato l’occasione di commettere reati della stessa specie e che
l’indagato ne approfitterà.
Alla luce di tanto appare inadeguata la spiegazione data intorno alla esigenze
cautelari, ricondotte dal Tribunale del riesame ai precedenti penali di Nigro
Roberto e al carattere permanente del reato. La permanenza nel reato è, infatti,
pacificamente cessata con l’intervento dei carabinieri, mentre la personalità
dell’imputato non è, da sola, prova della attualità e concretezza del pericolo, in
mancanza di elementi da cui desumere che l’occasione del furto si ripresenterà e
che Nigro se ne servirà per offendere il medesimo bene giuridico o beni similari.
Oltretutto, non è spiegato perché l’applicazione degli arresti domiciliari, nel
medesimo luogo in cui è stata posta in essere la condotta contestata, sia idonea
a prevenire il pericolo di recidivanza.
Ne consegue che l’ordinanza va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Lecce, sezione per il Riesame.
Così deciso il 10/6/2016

sul presupposto di una continuità normativa tra la vecchia e nuova disciplina –

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