Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29719 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29719 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JEBRANZHOUSSNI N. IL 19/07/1980
avverso la sentenza n. 4277/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Il

La difesa di Jebrane Houssni propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
del 24/06/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui
all’art.337 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’omesso
riconoscimento delle attenuanti generiche.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati
all’atto in cui si limitano a riproporre osservazioni in fatto, senza confrontarsi con quanto in
argomento espresso nella pronuncia con riferimento ai precedenti specifici in tema di violenze
risultanti a suo carico, che costituisce l’unico orizzonte obbligato per la valutazione dei vizi
lamentati, proponendo in senso opposto le proprie difformi valutazioni di fatto con deduzione non
consentita nel giudizio di legittimità.

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