Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29718 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29718 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari,
Sezione distaccata di Sassari
nel procedimento a carico di
Rovetto Roberto, nata a Roma il 25/09/1964
avverso la sentenza del 03/12/2014 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Tempio Pausania
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata;

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Data Udienza: 08/06/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di Roberto
Rovetto, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione per il reato di lesioni aggravate commesso in Olbia il 08/08/2012 in
danno del minore Gabriele Mameli lasciandolo in posizione non protetta sulla
prora del motoscafo, del quale era alla guida nelle acque trafficate ed agitate del
porto di Olbia, e cagionandone la caduta in mare e l’investimento da parte del

Il Procuratore generale territoriale ricorrente deduce violazione di legge sulla
sussistenza del reato contestato; nella stessa formulazione dell’imputazione il
fatto corrisponderebbe all’ipotesi di lesioni colpose, improcedibile per mancanza
di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’imputazione contestata al Rovetto, pur indicando le disposizioni di legge
violate negli artt. 582 e 583 cod. pen., norme incriminatrici del reato di lesioni
dolose gravi, descriveva la condotta addebitata negli inequivoci termini di un
reato di lesioni colpose, peraltro con espliciti richiami alla commissione del fatto,
per l’appunto, con colpa, ed alla imprudenza del comportamento consistito
nell’aver permesso alla persona offesa di rimanere in una posizione esposta sul
natante in condizioni di precario equilibrio. Agli atti non risulta tuttavia la
presentazione della querela, necessaria per la procedibilità della descritta ipotesi
colposa. L’applicazione della pena per il fatto in esame implica pertanto la
qualificazione dello stesso come reato di lesioni dolose; qualificazione che, per
quanto detto, presenta i caratteri di manifesta erroneità rilevabili in questa sede
con riguardo ad una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez.
3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del
27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del
11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394).
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania.

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natante a seguito di un impatto dello stesso con un’onda.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Tempio Pausania per l’ulteriore corso.

Così deciso il 08/06/2016

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