Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29718 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29718 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLAPINTO FILIPPO N. IL 09/06/1979
avverso la sentenza n. 652/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eutx”…..
che ha concluso per A
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Udito, per la Dtte civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.
tik-e-, cA.
Data Udienza: 04/07/2014
4
9981/14
Considerato che Filippo Colapinto impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di cui all’art.6 bis 1. n.401 del 1989;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (illegittimità della revoca dell’assunzione di prove e illegittima dichiarazione
di decadenza) , ove anche risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza
con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro 4 reat¢ ascrittei al ricorrente 2estinto per prescrizione e 1’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore
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,4 reat4 estintO per prescrizione.
In fatto e in diritto