Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29718 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29718 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTI ROBERTO N. IL 10/09/1961
avverso la sentenza n. 481/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Il Consigliere est.

La difesa di Santi Roberto propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del
30/04/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui
all’art.368 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sull’accertamento di
responsabilità.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati
all’atto in cui si limitano a riproporre i propri rilievi in fatto, senza confrontarsi con quanto in
argomento espresso nella pronuncia, che costituisce l’unico orizzonte obbligato per la valutazione
dei vizi lamentati.
In particolare la violazione di legge viene ipotizzata in pieno contrasto con l’univoca applicazione
dei principi in materia, che individuano nella falsa denuncia di smarrimento dell’assegno l’accusa
implicita del portatore e nel caso di specie risulta richiamata nella pronuncia la natura prudenziale
di tale falsa dichiarazione, eseguita dall’interessato dopo la regolare emissione del titolo, per
mancanza di fondi.
La circostanza esclude conseguentemente anche l’insussistenza dell’elemento psicologico, come già
chiarito nella pronuncia impugnata che viene contestata per la mancata considerazione delle tesi
difensive, in luogo che per effetto della presenza degli specifici vizi, attinenti alla struttura del
provvedimento, di cui all’art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.

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