Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29717 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29717 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Milita Domenico, nato a Cori, il 15/10/1961;

avverse le ordinanze del 8/1/2016, 11/1/2016 e 20/1/2016 del G.i.p. del Tribunale di
Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Mario Pinelli, il quale ha richiesto l’annullamento con rinvio dei provvedimenti
impugnati.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 08/06/2016

1.Con il primo dei provvedimenti impugnati (quello dell’8 gennaio 2016) il G.i.p. del
Tribunale di Marsala ha dichiarato inammissibile perché ritenuta tardiva l’opposizione
al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di minaccia
aggravata proposta da Milita Domenico. Con il secondo (quello dell’il gennaio 2016)
lo stesso giudice ha invece rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, così qualificando la nota con la quale il difensore aveva depositato
documentazione tesa a dimostrare come, sebbene il suddetto decreto fosse stato
notificato a mani del direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputato presta servizio

successivo 21 dicembre. Con il terzo provvedimento (del 20 gennaio 2016), sempre il
medesimo giudice, ha invece dichiarato il non luogo a provvedere su ulteriore istanza
presentata dal difensore ai sensi dell’art. 175 c.p.p.
2. Come accennato, avverso i tre provvedimenti ricorre l’imputato a mezzo del proprio
difensore deducendo violazione di legge e chiedendone l’annullamento. In particolare il
ricorrente lamenta come al momento della presentazione dell’opposizione non poteva
ritenersi scaduto il relativo termine, dovendosi far decorrere lo stesso non dal
momento dell’effettuazione della notifica da parte dell’ufficiale giudiziario, bensì da
quello della materiale consegna dell’atto da parte della direzione dell’istituto al Milita,
trattandosi di notifica presso il luogo di lavoro e dunque da effettuarsi a mani proprie
dell’interessato, tanto più che il ritardo nella consegna non è addebitabile all’imputato,
bensì alle regole interne dell’ente pubblico presso cui egli prestava servizio. Né
rileverebbe l’argomento speso in uno dei provvedimenti impugnati per cui comunque,
al momento della materiale ricezione dell’atto, egli era ancora nel termine (calcolato
con decorrenza nella maniera contestata nel ricorso) per proporre l’opposizione,
residuando cinque giorni prima della sua scadenza, posto che in tal modo il giudice
avrebbe provveduto all’illegittima decurtazione di quello legale previsto per la
proposizione dell’opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è stato presentato il 22 gennaio 2016,
risultando dunque tempestivo in relazione a tutti e tre i provvedimenti impugnati. Non
di meno lo stesso non può ritenersi inammissibile solo in ragione del suo carattere
“cumulativo”, essendo ammissibile l’impugnazione contestuale di più provvedimenti
per mezzo di un unico atto, tanto più nel caso in cui le censure svolte, come nel caso
di specie, sono comuni ad ognuno dei provvedimenti medesimi (Sez. 2, n. 42997 del
11 novembre 2011, Borella, Rv. 251069).
2

1’11 dicembre 2015, materialmente l’atto venne consegnato a quest’ultimo solo il

3. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito esposti.
3.1 Non è in dubbio invero la regolarità della notifica del decreto penale presso il luogo
in cui l’imputato esercitava l’attività lavorativa, giacchè – contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, peraltro in via meramente incidentale – per conforme
giurisprudenza in tal caso la stessa non necessariamente deve avvenire a mani
dell’interessato, risultando validamente effettuata anche qualora l’atto venga
consegnato ad altra persona con la quale questi condivida nello stesso luogo la propria
attività, instaurandosi in tal modo quel rapporto di temporanea convivenza richiesto

266230).
3.2 Correttamente dunque il giudice, con il provvedimento dell’8 gennaio 2016, ha
ritenuto regolare la procedura di notifica dell’atto e, conseguentemente, intempestiva
l’opposizione proposta dall’imputato il 29 dicembre 2015. Non altrettanto corretta è,
invece, la decisione assunta a fronte della reiterata proposizione da parte dell’imputato
della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione.
3.3 In proposito è innanzi tutto necessario ricordare come, secondo il consolidato
insegnamento di questa Corte, in tema di restituzione del termine per proporre
opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è
idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto solo ove la stessa
avvenga a mani dell’interessato (ex multis Sez. 3, n. 5920 del 21 gennaio 2014,
Lisotti, Rv. 258919). Conseguentemente, va dunque ribadito che è illegittimo il
provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre
opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità
formale della notifica, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani dell’interessato,
non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell’atto da
parte del destinatario (Sez. 3, n. 20795 del 30 aprile 2014, Amato, Rv. 259633).
3.4 Nel caso di specie – per come riconosciuto anche nel provvedimento dell’Il
gennaio 2016 – è assodato che il Milita abbia avuto conoscenza del decreto non al
momento del perfezionamento formale della procedura di notifica, bensì solo dieci
giorni dopo e non certo per sua negligenza. Ne consegue che ricorrevano le condizioni
per ritenere integrato il presupposto della mancata tempestiva ed effettiva conoscenza
del provvedimento nel termine per proporre opposizione e, dunque, per provvedere ai
sensi del secondo comma dell’art. 175 c.p.p.
3.5 Né, contrariamente a quanto sostenuto sempre nel citato provvedimento dell’Il
gennaio, è in tal senso di ostacolo il fatto che al momento della materiale consegna
all’imputato dell’atto il termine di cui si discute non fosse ancora completamente
decorso. Infatti la tempestiva conoscenza evocata dalla disposizione succitata è quella
3

dall’art. 157 c.p. (ex multis Sez. 3, n. 8182 del 20 gennaio 2016, Faranda, Rv.

che consente al destinatario di usufruire nella sua interezza del termine
normativamente concessogli per le proprie scelte difensive.

4. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti emessi 1’11 ed il 20
gennaio 2016 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala che si atterrà ai
principi enunciati da questa Corte, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

Annulla i provvedimenti dell’Il e del 20 gennaio 2016 con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Marsala. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 8/6/2016

P.Q.M.

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