Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29717 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29717 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGNELLO ARMANDO N. IL 05/06/1955
AGNELLO ANTONELLO N. IL 06/01/1979
avverso la sentenza n. 2165/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
A TO t
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A . S. .
e” r tom; ti 014 e

en

Udito, per la pafte civile, l’Avv
Udit i difen6r Avv.

Data Udienza: 04/07/2014

6343/14

Considerato che Armando Agnello e Antonello Agnello impugnano la sentenza in epigrafe con la
quale sono stati ritenuti responsabili di calunnia;
che i ricorsi non appaiono affetti da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla
mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità), ove anche risultassero fondate,
condurrebbero ad un annullamento della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relator

Il

sidente

In fatto e in diritto

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