Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29716 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29716 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
nel procedimento a carico di
Castagnino Paola, nata a Taranto il 25/01/1968

avverso l’ordinanza del 11/02/2016 del Giudice di pace di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato il Giudice di pace di Taranto disponeva la
disapplicazione dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con la quale veniva

1

Data Udienza: 08/06/2016

abrogata la norma di cui all’art. 594 cod. pen., incriminatrice del reato di
ingiuria, fattispecie prevista dall’art. 4, comma 1, lett. A dello stesso decreto
come illecito civile, in quanto contrastante con l’art. 2 Cost. per l’inadeguatezza
della tutela civile rispetto a diritti fondamentali della persona, quali l’onore e il
decoro, con l’art. 3 Cost. per. la disparità di trattamento con la perdurante
rilevanza penale della condotta di diffamazione incriminata dall’art. 595 cod.
pen., diversificata da quella di cui al citato art. 594 solo per l’assenza della
persona offesa, e con la normativa comunitaria in materia di assistenza e

abrogata.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del
provvedimento impugnato; lo stesso sarebbe stato emesso in luogo del naturale
esito processuale in una decisione di immediato proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen.; la ritenuta reviviscenza della norma incriminatrice abrogata
sarebbe in ogni caso esclusa dal venir meno della rilevanza penale del fatto in
conseguenza di una norma successiva allo stesso; il denunciato contrasto
dell’abrogazione dell’art. 594 cod. pen. con la normativa comunitaria sarebbe
insussistente, permanendo l’illiceità del fatto sul piano civilistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato presenta i connotati propri della dedotta
abnormità, individuati da questa Corte Suprema nell’estraneità al sistema
processuale ed ai poteri riconosciuti al giudice e nella idoneità a determinare
stasi processuale, da intendersi quest’ultima come impossibilità di percorrere i
passaggi procedimentali conseguenti al provvedimento senza dar luogo a
situazioni di invalidità processuale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
243590; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374; Sez. 6, n. 36635
del 03/06/2014, Grossi, Rv. 260254). E, in effetti, con il provvedimento in
esame il Giudice di pace procedente si attribuiva un inesistente potere di diretta
disapplicazione di una norma in materia penale, sovrapponendolo alle invece
consentite valutazioni sulla possibilità di proporre questione di illegittimità
costituzionale della norma, precludeva il corretto sviluppo processuale
conseguente all’esercizio del dovere di rilevare la sussistenza di una causa di
irrilevanza penale del fatto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e poneva le
condizioni per un’illegittima prosecuzione dell’azione penale in ordine ad un fatto
non più previsto dalla legge come reato.
2

protezione delle vittime dei reati, con conseguente reviviscenza della norma

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso il 08/06/2016

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