Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29714 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29714 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PITINO GIOVANNI N. IL 04/10/1950
avverso la sentenza n. 2412/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
46395/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA che in data
10.7.2014 confermava la sua condanna per reati di evasione e guida senza
difensore, enunciando motivi di vizi della motivazione per la mancata
derubricazione del reato di evasione in quello ex art. 650 c.p. e carenza di
motivazione sulla sussistenza della recidiva nel biennio per la contravvenzione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato: bene la Corte ligure ha
spiegato perché era configurabile proprio il contestato reato di evasione e il
motivo si risolve in censura di merito, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Il secondo motivo è, per come concretamente formulato, generico e
manifestamente infondato. La Corte d’appello ha già spiegato che la
determinazione della pena è dipesa dalla ritenuta continuazione. Il ricorso ignora
tale aspetto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015
patente, ricorre per cassazione l’imputato GIOVANNI PITINO a mezzo del