Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29712 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29712 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORTOLOTTI PIETRO N. IL 27/06/1993 parte offesa nel
procedimento
c/
MONARI MATTEO N. IL 26/05/1993
avverso il decreto n. 776/2013 GIUDICE DI PACE di MODENA, del
24/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULL,O;
lette/sentite le conclusioni dl PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

.

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 24.9.2013 li Giudice di Pace di Modena, disponeva
l’archiviazione del procedimento instaurato a seguito della querela sporta da
Bortolotti Pietro nei confronti di Monarí Matteo, per il reato di lesioni e altri.
2. Avverso tale decreto il Bortolottí, a mezzo del suo difensore di fiducia,
ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità del provvedimento
in questione, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., per
violazione degli artt. 408 e ss. c.p.p., per omessa notifica alla sua persona

il ricorrente già in data 27.2.2013 ebbe a depositare innanzi alla Procura
delta Repubblica presso il Tribunale di Modena nomina fiduciaria con
espressa richiesta di essere avvisato ex art. 408 e ss. c.p.p. dell’eventuale
richiesta di archiviazione, richiesta questa che non sortiva alcun esito, posto
che il procedimento veniva archiviato a sua insaputa.
3. Il procuratore generale in sede, dr. Luigi Orsi ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio del decreto e la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Ed invero, come dedotto dal ricorrente, effettivamente nella nomina del
difensore di fiducia del 27.2.2013 (nomina questa allegata al ricorso) vi era
l’espressa richiesta di essere egli avvisato, ai sensi dell’art. 408/2 c.p.p.,
dell’eventuale richiesta di archiviazione, laddove il decreto impugnato non fa
alcun cenno all’avviso della richiesta di archiviazione inoltrato alla persona
offesa, ai sensi dell’art. 17/2 D.lgvo n. 274/2000.
2.

Secondo i principi più volte espressi da questa Corte,

l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto
di archiviazione emesso “de plano”, il quale è impugnabile con ricorso per
cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento
in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
(Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172 Sez. II, 08/02/2013, n.
20186). Tale principio, sebbene coniato con riferimento al procedimento
innanzi al G.I.P., trova applicazione anche al procedimento del Giudice di
Pace, in virtù del richiamo operato dall’art. 2 D.Lgs n. 274/2000.

dell’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.; in particolare,


3. In base a tali principi, pertanto, il decreto di archiviazione impugnato, va
annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Procuratore della
Repubblica di Modena, dal momento che la nullità è conseguente
all’inosservanza di un onere di interpretazione del contraddittorio che fa
capo al Pubblico Ministero e per la quale non è previsto rimedio da parte del
giudice (Sez. 2, n. 1587 dell’8 agosto 1996, rv. 205580).
p.q.m.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al

Così deciso il 16.2.2016

Procuratore della Repubblica di Modena per quanto di competenza.

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