Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29712 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29712 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEPRE ANTONIO N. IL 09/11/1947
avverso la sentenza n. 3392/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS ;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Il I resident

Lepre Antonio propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 15/11/2013
che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art.385 cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sull’accertamento di responsabilità.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati all’atto in
cui si limitano a riproporre i propri rilievi in fatto, senza confrontarsi con quanto in argomento
espresso nella pronuncia, che costituisce l’unico orizzonte obbligato per la valutazione dei vizi
lamentati.
Non può porsi in questa sede d’ufficio la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza
del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
“l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Cass. pen., Sez. un., 22
novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n.
23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400)

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