Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29711 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29711 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRAZZULLO VINCENZO nato il 03/02/1951 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 08/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 10 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza del locale Tribunale del 16 febbraio 2015 che aveva
ritenuto Vincenzo Strazzullo colpevole del delitto di furto aggravato a lui ascritto,
rigettando l’appello con il quale l’imputato aveva chiesto che venissero escluse le
aggravanti previste dall’art. 61 n. 5 e dall’art. 625 n. 2 cod. pen. e fosse ridotta
la pena.
La prima aggravante sussisteva, a giudizio della Corte territoriale, perché il

disabitato.
La seconda dipendeva dal fatto che l’autore del furto era entrato
nell’appartamento da una finestra e poiché era presumibile che non fosse stata
lasciata aperta dai proprietari, poiché si era al 16 febbraio, si doveva ritenere
che fosse stata forzata dall’imputato.
La pena non andava peraltro ridotta in considerazione della oggettiva
gravità del fatto.
2 – Propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore.
2 – 1 – Con l’unico motivo deduce il difetto di motivazione, in relazione alla
mancata esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen.
nonostante non vi fosse prova agli atti che, come recita l’imputazione, vi fosse
stata effrazione della finestra.
Era pertanto ben possibile che i proprietari l’avessero lasciata aperta. E la
contraria argomentazione della Corte era una mera congettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è infondato.
1 – La Corte territoriale ha ricordato che, negli atti redatti nell’immediatezza,
si era dato conto dell’effrazione di quel vano che aveva consentito, prima agli
autori del fatto, fra i quali si annovera l’odierno ricorrente, poi agli agenti
intervenuti, di penetrare nell’appartamento, così avendo concretato i primi
l’aggravante contestata ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen..
L’ulteriore argomento utilizzato dalla Corte circa l’illogicità dell’abbandono
per alcuni giorni di un immobile a febbraio senza chiuderne le imposte, altro non
era che un corollario logico a quanto sopra osservato.
Tale specifico argomento, l’effrazione del vano attraverso il quale si era
penetrati nell’appartamento, non è stato neppure affrontato nel ricorso (anche
con le opportune allegazioni), che difetta pertanto di specificità.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma indicata in dispositivo da versare alla Cassa delle ammende.
1

furto era stato consumato in ora notturna, penetrando in un appartamento

•.‘

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma 1’8 giugno 2016.

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