Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29711 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29711 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREDIERI LUIGI N. IL 07/02/1962
avverso la sentenza n. 4047/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0/iATO L A j •
che ha concluso per A. S. KL.
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Udito, per la ptrte civile, l’Avv
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Data Udienza: 04/07/2014
1006/14
Considerato che Luigi Predieri impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di calunnia;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte riguardano il trattamento sanzionatorio;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
In fatto e in diritto