Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29710 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29710 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARELLA GIACOMA nato il 01/09/1953 a RUTIGLIANO

avverso la sentenza del 26/03/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 08/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
Udito il Procuratore Gen rale ina
del OSCAR CEDRANGOLO
per/
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;G
(

Aldftuo

pc-e’frAy”&20,

Data Udienza: 08/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 26 marzo 2015 il Tribunale di Foggia confermava la
sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Giacoma Farella colpevole
del delitto di diffamazione consumato ai danni di Vito Giuliano, Nicola Papa,
Giulia Papa Rosaria Papa e Filomena Giuliano, inviando, nel giugno 2009, una
lettera, in forma anonima, alla famiglia Chiarello-Giuliano, contenente
espressioni che ne offendevano l’onore ed il decoro.
La missiva era stata attribuita all’imputata ad esito di una perizia grafica

consulenza ordinata dalle persone offese era giunta alla medesima conclusione
ma sulla base di una sola scrittura comparativa; la consulente della difesa era
pervenuta a conclusioni opposte ma in base a diversi saggi grafici, non
consentendo così una congrua comparazione dei risultati).
2 – Propone ricorso l’imputata.
2 – 1 – Con il primo motivo lamenta la violazione di legge, in riferimento alla
mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.
pen., entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della sentenza
impugnata.
La pena edittale lo consente e la condotta dell’imputata non era certo
abituale. Chiede sia questa Corte ad applicarla.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova
decisiva in quanto, in prime cure, si era assunta la sola prova grafologica.
La difesa della ricorrente aveva chiesto venissero escussi i destinatari della
missiva anonima, ad esito della escussione dei querelanti, ma il giudice non
aveva ammesso la prova, senza motivarne le ragioni.
Le indicate escussioni erano avvenute solo nella fase del gravame di merito.
2 – 3 – Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione poiché non si
era tenuto conto delle osservazioni alla perizia d’ufficio avanzate dal consulente
della difesa, circa la divergenza dell’inclinazione, le variazioni assiali, il calibro
delle lettere ed altro ancora.
Tutte divergenze rivenienti dalle scritture comparative da costei esaminate.
2 – 4 – Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, in riferimento alla
determinazione della pena.
Non si era tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputata, del suo contegno
processuale, della conseguente necessità di concedere le circostanze attenuanti
generiche, tali da doversi bilanciare, con giudizio di prevalenza, sull’aumento
discendente dalla continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1

ritenuta attendibile perché basata su una pluralità di saggi di confronto (la

1 – Il secondo motivo è contraddittorio, posto che si deduce l’incompletezza
dell’istruttoria dibattimentale svolta dal primo giudice salvo poi ammettere che il
giudice del gravame di merito aveva riaperto l’istruttoria provvedendo ad
escutere i testimoni indotti.
2 – Il terzo motivo è inammissibile perché difetta di specificità in quanto non
sono state allegate al ricorso le consulenze e perizie dalle quali si dovrebbero
ricavare le conclusioni auspicate dal ricorrente. E’ anche versato in fatto perché,
nella sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato le ragioni per cui riteneva

valutabili le obiezioni del consulente di parte perché sollevate in relazione a
diversi scritti di comparazione. Obiezione questa a cui il ricorso risponde in modo
del tutto generico.
3 – E’ infondato anche il primo motivo, posto che non può essere
considerato un fatto di particolare tenuità il delitto commesso dall’imputata, in
considerazione della pluralità delle persone offese e della particolare modalità di
diffusione dello scritto, di cui si era inteso occultare la paternità.
4 – Anche il quarto motivo è inammissibile posto che la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
5 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche
della somma indicata in dispositivo da versare alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 giugno 2016.

attendibile la perizia svolta su incarico del Giudice di pace e non riteneva, invece,

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