Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29710 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29710 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAFIERO ANTONINO N. IL 17/03/1991
CAFIERO CATELLO N. IL 12/11/1994
avverso la sentenza n. 4527/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

e

46349/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
20.11.13 ha confermato la loro condanna per concorso nel reato di resistenza,

enunciando motivi di doglianza per la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché il comune
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

ricorrono per cassazione gli imputati ANTONINO e CATELLO CAFIERO,

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